(massima n. 1)
In tema di provvedimenti del giudice, con riferimento alla riserva di pronuncia di cui all'art. 186 c.p.c. (nella specie nel corso del procedimento di esecuzione forzata), non costituisce un vincolo all'ambito della decisione da assumersi l'individuazione dell'oggetto della riserva di decisione. Infatti, la suddetta norma riferisce genericamente ai «provvedimenti opportuni» l'oggetto della riserva; inoltre, qualora il giudice estenda l'ambito del provvedimento riservato al di lą dell'oggetto della riserva che eventualmente abbia individuato prima di riservarsi, si puņ porre, avendo egli provveduto oltre quell'oggetto, soltanto un problema di violazione del contraddittorio in danno delle parti, per non avere esse avuto la possibilitą di interloquire, e tale violazione andrą fatta valere con i mezzi di tutela eventualmente possibili secondo la natura e lo stato del procedimento. Pertanto, in relazione all'esecuzione forzata, nel caso in cui si configuri la suddetta eventualitą, il rimedio da esperire sarą quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre con riferimento all'opposizione all'esecuzione vengono in rilievo i mezzi di tutela normalmente esercitabili in qualsiasi procedimento di cognizione.