Cass. civ. n. 33571/2025
L'art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione precedente all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, non consente la sanatoria dell'inesistenza della procura. Tale principio è estensibile anche al ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense, per il quale la procura speciale è un requisito indispensabile.
Cass. civ. n. 33212/2025
Nel processo tributario trova applicazione l'art. 182 c.p.c., che consente la sanatoria delle nullità mediante concessione di un termine per la regolarizzazione. Tale principio è applicabile anche in sede di giudizio di appello, in forza dell'integrazione delle disposizioni del Codice di procedura civile non incompatibili prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Cass. civ. n. 31923/2025
Per la validità del ricorso in cassazione, la procura speciale deve essere conferita anteriormente alla notificazione del ricorso stesso, e deve essere non solo firmata dalla parte ma anche debitamente autenticata. L'assenza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile, senza possibilità di sanatoria attraverso rinnovazione ex art. 182 c.p.c.
Cass. civ. n. 30740/2025
Nei giudizi introdotti prima della riforma del 2009 dell'articolo 182 c.p.c., la mancanza in atti della procura alle liti non è sanabile, comportando l'inammissibilità dell'azione processuale avviata.
Cass. civ. n. 26857/2025
In tema di rappresentanza nel processo, qualora venga sollevata dalla parte avversaria un'eccezione di difetto di rappresentanza o di vizio della procura alle liti, grava sulla parte interessata l'onere di produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione idonea a sanare il vizio. La concessione di un termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c. è possibile solo in caso di rilievo d'ufficio da parte del giudice e non in seguito a eccezione di parte.
Cass. civ. n. 26461/2025
La procura alle liti deve essere conferita specificamente per il procedimento cui si riferisce. L'utilizzazione di una scansione di un unico originale cartaceo già impiegato in un diverso e precedente giudizio rende la procura inesistente e priva di effetti giuridici nel nuovo procedimento. Tale inesistenza non è sanabile ex art. 182 c.p.c.
Cass. civ. n. 25080/2025
La Corte ribadisce il principio che, in presenza di difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione o vizio della procura, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la sanatoria del difetto, conformemente all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 24119/2025
La validità della procura speciale costituisce presupposto essenziale per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, non sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., come più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Cass. civ. n. 22779/2025
In tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.
Cass. civ. n. 22030/2025
La procura speciale costituisce un requisito indispensabile per la validità dell'atto di impugnazione nei procedimenti disciplinari forensi. La sua mancanza in atti non può essere sanata mediante concessione di un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 19757/2025
In caso di non rinvenimento di documenti che attestano la legittimazione ad agire, il giudice dovrebbe assegnare un termine per la regolarizzazione o la costituzione della persona che spetti la rappresentanza, in conformità con l'art. 182 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 18525/2025
Qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza in giudizio, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria alla sanatoria del vizio. In tal caso, il termine per sanare il difetto di rappresentanza non può essere assegnato dal giudice senza una espressa e motivata richiesta, poiché il meccanismo previsto dall'art. 182 c.p.c. opera solo per il rilievo officioso.
Cass. civ. n. 10815/2025
Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").
Cass. civ. n. 9580/2025
In caso di difetto di rappresentanza processuale volontaria, il giudice deve sempre assegnare un termine per la sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., senza limitazioni derivanti da decadenze processuali. Tuttavia, se il rilievo del vizio è operato su eccezione di parte e non d'ufficio, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatura del vizio, senza necessità di termini perentori, pena l'insanabilità del vizio stesso.
Cass. civ. n. 7234/2025
n tema di querela di falso, l'interesse del proponente deve essere valutato tenendo conto della possibilità di regolarizzazione delle procure nel corso del giudizio principale, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. La querela di falso è inammissibile se l'eventuale regolarizzazione delle procure potrebbe essere effettuata in giudizio, senza bisogno di sospendere il procedimento per il termine della querela.
Cass. civ. n. 28639/2024
Nel processo civile, in forza dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia, non è consentito sanare l'inesistenza della procura alle liti mediante il rilascio della procura in un momento successivo alla costituzione in giudizio. La mancanza di una procura alle liti da parte del rappresentante processuale rende l'atto introduttivo del giudizio radicalmente nullo e insuscettibile di produrre effetti giuridici, determinando l'inammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 28153/2024
È inammissibile il ricorso per cassazione se la procura speciale non contiene riferimenti specifici alla proposizione del ricorso stesso, compresi indicazioni relative al provvedimento impugnato e la data. La mancanza di specificità della procura speciale non può essere sanata con l'esercizio del potere previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. per i gradi di merito.
Cass. civ. n. 26215/2024
Nell'ambito del giudizio tributario, ove il contribuente alleghi di aver prodotto tardivamente il mandato difensivo, ma dimostri che la procura era comunque preesistente al ricorso ed era stata autocertificata in atti, il termine perentorio per la produzione della procura alle liti ex art. 182, comma 2, c.p.c. non trova applicazione, configurandosi la questione come una mera irregolarità documentale sanabile. L'integrazione documentale può avvenire anche nel corso del giudizio, sanando ex tunc l'irregolarità.
Cass. civ. n. 25087/2024
La produzione di documenti atti a dimostrare la legittimazione processuale non soggiace al divieto di produzione di nuovi documenti in appello, previsto dall'art. 345 c.p.c., ma è soggetta a decadenza solo se non effettuata entro il termine assegnato dal giudice ex art. 182, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 23793/2024
La mancata dimostrazione del potere rappresentativo all'atto della proposizione dell'appello è un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Tuttavia, tale vizio è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., anche in sede di legittimità, attraverso la produzione della procura speciale, con effetto retroattivo
Cass. civ. n. 20396/2024
In tema di difetto di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza o di un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso del giudice.
Cass. civ. n. 19927/2024
Qualora una società sia rappresentata in giudizio da institori, è necessario che, se previsto, la firma per conferire la procura venga apposta congiuntamente da due soggetti abilitati, pena il difetto di rappresentanza processuale che può essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., mediante assegnazione di un termine per la regolarizzazione.
Cass. civ. n. 18003/2024
L'amministratore di condominio può esperire l'azione di rivendicazione di cui all'art. 103 L.Fall. diretta ad ottenere contro la procedura di liquidazione giudiziale statuizioni relative alla titolarità ed alla restituzione di parti comuni, sia pure, trattandosi di azione che esula dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130 n. 4 c.c.), previa necessaria autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131 comma 1, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 4, dello stesso codice. Allorché l'amministratore di condominio abbia proposto l'azione di rivendicazione delle cose comuni senza la preventiva necessaria autorizzazione dell'assemblea, quest'ultima può comunque ratificarne l'operato e sanare retroattivamente la costituzione processuale, dovendo a tal fine il giudice assegnare il termine ex art. 182 c.p.c. per regolarizzare il difetto di rappresentanza.
Cass. civ. n. 17548/2024
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, L. n. 69/2009 non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
Cass. civ. n. 17357/2024
La sanatoria dell'art. 182, comma 1, c.p.c., non è applicabile nelle ipotesi di procura inesistente, essendo contemplata solo per il caso di procura viziata da nullità e non di mancanza della stessa.
Cass. civ. n. 4604/2024
Il rilascio della procura al difensore costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e dev'essere oggetto di verifica giudiziale ufficiosa prevista dall'art. 182 c.p.c., anche a prescindere dalla contestazione o dall'acquiescenza della controparte in merito alla sua validità.
Cass. civ. n. 3832/2024
Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore per un precedente giudizio è inammissibile, a causa del difetto della prescritta procura speciale. Non è possibile sanare tale atto mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., poiché la norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione.
Cass. civ. n. 33817/2023
Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a una controversia riguardante i crediti contestati del precedente amministratore revocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c.. Nè può essere concesso il termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c. allorchè il rilievo del vizio, in sede di legittimità, sia stato sollevato non d'ufficio, ma dalla controparte nel suo controricorso".
Cass. civ. n. 28251/2023
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
Cass. civ. n. 27598/2023
In tema di riconoscimento di sentenza straniera, ove nella procura manchi la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio estero, il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del difetto di procura ex art. 182 c.p.c., assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Cass. civ. n. 27467/2023
In tema di ricorso per cassazione, la procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), in epoca successiva all'abrogazione della norma da parte dell'art. 66-bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021, è nulla e non può essere sanata mediante la rinnovazione prevista dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 25394/2023
In tema di vizio della procura alle liti, l'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), in forza del quale il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della L. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Cass. civ. n. 938/2023
Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.
Cass. civ. n. 38735/2021
La falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2018).
Cass. civ. n. 5985/2021
In tema di fallimento in estensione, la nullità dell'istanza ex art. 147, comma 4, l.fall., in quanto proposta personalmente dal curatore, non è suscettibile della sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., la quale presuppone che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, non trovando quindi applicazione nell'ipotesi di originaria inesistenza della procura. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/02/2016).
Cass. civ. n. 6799/2020
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento. Nel caso in cui, invece, la firma di chi ha conferito la procura sia illegibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nell'intestazione dell'atto, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione, e, solo in caso di inottemperanza, può emettere una pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso, stante l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al processo tributario, prevista dal d.lgs. n. 156/2015 che ha modificato l'art. 12 del d.lgs.n. 546 del 1992. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/12/2015).
Cass. civ. n. 2460/2020
Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Cass. civ. n. 29802/2019
Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. – nella versione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra pure quello di verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.
Cass. civ. n. 23940/2019
Nei giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, l'effetto sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte produca le necessarie autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando le produca autonomamente a seguito dell'eccezione di controparte, atteso che una volta proposta dall'avversario una eccezione di difetto di rappresentanza la parte è chiamata a contraddire e, quindi, deve produrre l'opportuna documentazione senza attendere l'assegnazione di un apposito termine giudiziale.
Cass. civ. n. 24212/2018
In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici).
Cass. civ. n. 26948/2017
L'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, non ritenendo ravvisabile un’autorizzazione implicita da parte del giudice delegato nei provvedimenti allegati dalla curatela, non aveva assegnato il termine di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c.).
Cass. civ. n. 13711/2014
L'art. 182 cod. proc. civ. non costituisce norma eccezionale ed è suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva ed applicazione analogica, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile nel caso in cui la parte abbia mancato di fornire la prova della "legitimatio ad causam", sebbene la stessa sia stata prospettata in modo coerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Cass. civ. n. 11898/2014
Ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale Nel diverso caso, invece, in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte e venga chiesto il doppio termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (sempre nel testo applicabile "ratione temporis"), l'opportuna documentazione va prodotta entro i termini concessi dal giudice, pena l'invalidità della procura alle liti e dell'atto difensivo inerente. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nonostante la tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza proposta dal convenuto, la società attrice aveva prodotto la documentazione al riguardo, peraltro inidonea, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni ed il giudice di primo grado aveva illegittimamente concesso un ulteriore termine perentorio, successivo a quello già concesso ex art. 183 cod. proc. civ., scaduto il quale il mandato difensivo doveva considerarsi invalido).
Cass. civ. n. 11359/2014
L'art. 182, primo comma, c.p.c., va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal gudice dell'appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso.
Cass. civ. n. 22099/2013
La legittimazione "ad processum", riguardando un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile anche d'ufficio, come dimostra la previsione dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della formazione del giudicato, con la conseguenza che non rileva il momento processuale in cui sia fornita la relativa prova, non operando, ai relativi effetti, le ordinarie preclusioni istruttorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la tardività della prova della qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, offerta nella memoria di replica istruttoria di cui all'art. 184 c.p.c.).
Cass. civ. n. 17301/2013
La mancata assegnazione di un termine per la eventuale sanatoria della procura ritenuta invalida non comporta violazione dell'art. 182 c.p.c. (nel testo, qui applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportatagli dalla legge 17 giugno 2009, n. 69), se non in caso di diniego a fronte di una esplicita richiesta della parte, che ben può attivarsi per il rilascio di una nuova e valida procura laddove la questione del vizio di quella originaria sia stata oggetto dell'attività defensionale ed istruttoria.
Cass. civ. n. 28337/2011
A norma dell'art. 182 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis", il giudice è tenuto - ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura "ad litem" al difetto di rappresentanza processuale. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento disciplinare emesso da un Consiglio territoriale sul rilievo che il difensore era sfornito della procura speciale).
Cass. civ. n. 26465/2011
Il nuovo testo dell'art. 182, secondo comma, c.p.c. (introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma. (Principio affermato relativamente a fattispecie di nullità della procura alle liti, per difetto di certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del conferente, in giudizio instaurato in primo grado prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).
Cass. civ. n. 9217/2010
L'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Principio affermato relativamente a fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore).
Cass. civ. n. 22783/2006
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il dovere del giudice di accertare, anche d'ufficio ed in sede d'impugnazione, la legittimazione processuale delle parti, comporta che egli deve verificare soltanto se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell'ente stesso nel processo, non anche che il giudice sia tenuto a svolgere di sua inziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest'ultimo l'onere di provarla solo in caso di contestazione della controparte. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un'agenzia territoriale per l'edilizia residenziale del Lazio, rilevando che la stessa aveva agito in persona del direttore generale, organo al quale l'art. 11 della legge reg. del Lazio 3 settembre 2002, n. 30 attribuisce il potere di promuovere e resistere alle liti).
Cass. civ. n. 18156/2006
Nel caso di sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice, in quanto questa, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una propria autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale, è inammissibile l'appello proposto dal socio accomandante e la successiva costituzione del socio accomandatario ha efficacia ex tunc (ai sensi dell'art. 182, c.p.c.) e non sana, tuttavia, le decadenze maturate, nè impedisce la formazione del giudicato per decorrenza del termine perentorio per impugnare.
Cass. civ. n. 5515/2006
Essendo il giudice tenuto, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., a verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti, rientra nel suo potere rilevare di propria iniziativa, anche in sede impugnatoria, e salvo il limite dell'eventuale formazione del giudicato interno, il difetto di legittimazione attiva o passiva, siccome trattasi di profilo d'indagine che attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio. Tale verifica deve essere condotta, se non vi sono contestazioni al riguardo, sulla base degli atti processuali che siano stati acquisiti al processo, né l'organo giudicante è tenuto a svolgere con proprio impulso alcun'altra indagine, tanto meno a sollecitare le parti alla produzione di documenti idonei a suffragare la qualità spesa in giudizio, a meno che non lo ritenga opportuno, atteso che il secondo comma del citato art. 182 affida all'organo giudicante la mera facoltà di colmare — mediante l'invito alle parti a mettere in regola atti o documenti che riconosce difettosi, come pure attraverso l'assegnazione di un termine per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni — le lacune delle stesse parti, rimettendone l'esercizio al suo prudente apprezzamento. A tal fine, devesi escludere che le parti siano specularmente titolari di posizioni soggettive tutelabili con mezzo di riesame, sia per censurare l'esercizio di tale facoltà, sia per sollecitarne l'attivazione in caso di omesso espletamento, ancorché il giudice non ne dia conto in motivazione, e tale omesso espletamento resta, pertanto, insindacabile nel merito, ed a maggior ragione incensurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 5175/2005
La ratifica dell'atto del falsus procurator con efficacia retroattiva (art. 1399, c.c.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall'art. 125 c.p.c., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute; pertanto, qualora per una persona giuridica abbia agito un soggetto privo di poteri rappresentativi, la sanatoria conseguente dalla spontanea costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale ha efficacia ex nunc ai sensi dell'art. 182, c.p.c., e non sana le decadenze maturate, nè impedisce l'eventuale formarsi del giudicato (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza, in quanto la ratifica posta in essere con la proposizione del ricorso per cassazione da parte del soggetto legittimato non aveva impedito il formarsi del giudicato, appunto perchè priva di efficacia retroattiva).
Cass. civ. n. 14455/2003
Il potere di natura discrezionale conferito dal secondo comma dell'art. 182 c.p.c. al giudice di merito di assegnare nella fase istruttoria un termine per le regolarizzazione della costituzione della parte, non può comunque essere esercitato in fase d'impugnazione, giacché — essendosi verificata la decadenza connessa alla proposizione nel termine di legge del gravame — la regolarizzazione non è ammissibile.
Cass. civ. n. 13688/2001
A norma dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., nella previsione del “possibile recupero anche di atti affetti da difetto di rappresentanza”, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza in giudizio o per il rilascio della necessaria procura o autorizzazione, salvo che si sia avverata una decadenza; in applicazione di tale principio, ed al fine di evitare di porre nel nulla lo strumento di recupero posto dal citato art. 182 c.p.c, l'originario difetto di idoneo mandato ai sensi dell'art. 77 c.p.c. ben può essere emendato per iniziativa del soggetto legittimato, ancorché non ci sia stata cioè assegnazione di termine all'uopo da parte del giudice e prescindendo dall'apprezzamento di questi circa la possibilità dell'eventuale sanatoria del difetto della rappresentanza processuale, con la conseguenza che la tempestiva convalida e ratifica del ricorso in appello e del mandato al difensore effettuata autonomamente dalla parte all'udienza, nel giudizio di appello, impedisce il verificarsi della decadenza dall'impugnazione.
Cass. civ. n. 1711/2000
L'art. 182 c.p.c. secondo cui «il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi» e secondo cui lo stesso giudice istruttore «quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione» può assegnare alle parti un termine per la costituzione prevede una facoltà discrezionale, salvo che nell'ipotesi di omesso deposito della procura generale ad lites semplicemente enunciata e richiamata nell'atto introduttivo del giudizio e non depositata. Consegue che il mancato esercizio del potere di assegnazione del termine, ancorché non giustificato da alcuna motivazione, non è sindacabile nei successivi gradi del giudizio.
Cass. civ. n. 2435/1996
Il principio, consacrato dall'art. 182 c.p.c., secondo cui al difetto di legittimazione processuale può ovviarsi in ogni stato e grado del processo, non può trovare applicazione ove si sia già verificata una decadenza; quando, cioè il giudice di merito abbia già rilevato l'irregolarità della posizione processuale della parte, e quindi del contraddittorio, e ne abbia tempestivamente contrastato la relativa eccezione, prima dell'apprezzamento di essa da parte del giudice, deve ritenersi irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di regolarizzare il contraddittorio in una fase successiva.
Cass. civ. n. 8621/1995
Qualora non sia stata prodotta da parte dell'appellato fallimento l'autorizzazione del giudice delegato al curatore a stare in giudizio, la possibilità di sanare il difetto di capacità processuale mediante la successiva produzione dell'autorizzazione è preclusa quando il giudice di appello abbia rilevato il difetto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., dichiarando la contumacia del fallimento. In sede di legittimità non è consentito produrre documentazione attestante il tempestivo rilascio dell'autorizzazione da parte del giudice delegato, dati i limiti al deposito di documenti fissati dall'art. 372 c.p.c., né è sindacabile il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di rimettere gli atti all'istruttore per l'acquisizione dell'autorizzazione a stare in giudizio che non sia stata tempestivamente prodotta.
Cass. civ. n. 7490/1995
In caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto — in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182, primo comma, c.p.c. — a formulare l'invito a produrre il documento mancante. Tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, venendo la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, a sanare ex tunc la irregolarità della costituzione.
Cass. civ. n. 819/1995
La mancata produzione, da parte di un ente pubblico territoriale, della delibera di autorizzazione del suo rappresentante legale a stare in giudizio concreta di per sé un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade perciò nella previsione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (e non anche in quella del comma 1 del medesimo articolo, concernente soltanto le irregolarità della costituzione in giudizio intesa come specifico atto processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria dell'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per quanto tale regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, comma 2, solo con riferimento alla fase istruttoria ed inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità, nel quale inoltre resta preclusa la produzione di detto documento al fine di dimostrare la sussistenza dell'autorizzazione nella pregressa fase processuale, ormai definita con la declaratoria suddetta.
Cass. civ. n. 7682/1992
La mancanza al momento della decisione in grado di appello dei documenti attestanti l'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio per il comune, che abbia proposto l'impugnazione, impone al giudice del gravame di dichiararne l'inammissibilità, senza che il collegio sia tenuto ad assegnare un termine o a rimettere la causa in istruttoria — quando manchi un'istanza di parte — al fine di consentire l'acquisizione di quei documenti, in quanto tale regolarizzazione è contemplata dall'art. 182 c.p.c. solo con riferimento alla fase istruttoria ed in relazione ad un potere discrezionale del giudice, e senza che la produzione per la prima volta in sede di legittimità valga a sanare retroattivamente l'irregolarità del precedente giudizio di appello conclusosi con la declaratoria di inammissibilità. Tale principio manifestamente non pone il citato art. 182 c.p.c. in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione alla previsione di una facoltà, non di un obbligo del giudice di disporre la regolarizzazione del difetto di autorizzazione, vertendosi in tema di onere di una parte, alla cui inosservanza si correla il diritto dell'altra parte di chiedere l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità del gravame.
Cass. civ. n. 466/1982
La mancata produzione della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, provoca nullità della costituzione in giudizio soltanto nel caso in cui il giudice istruttore (e, nell'omissione di questi, il Collegio, ancorché in appello) abbia infruttuosamente invitato la parte a produrre il documento mancante.