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Articolo 745 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rifiuto o ritardo nel rilascio

Dispositivo dell'art. 745 Codice di procedura civile

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace, [al pretore o] (1) al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni(2).

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni (3).

Il presidente [, il pretore] (1) o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale(4)(5).

Note

(1) Le parole "il pretore" e "al pretore" sono state soppresse dall'art.104 del d.lvo 19 febbraio 1998, n.51 recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno.
(2) Il procedimento descritto dalla norma in esame viene instaurato nell'ipotesi in cui il pubblico depositario si rifiuti o ritardi a rilasciare la copia o l'estratto richiesti, mentre non può riguardare il risarcimento dei danni derivanti dal rifiuto o dal ritardo, per i quali è necessario promuovere un autonomo giudizio di cognizione.
(3) La procedura ha natura e carattere volontario ed il relativo provvedimento viene adottato in seguito all'audizione del pubblico ministero senza che sia necessario instaurare il contraddittorio. Tuttavia, nelle ipotesi in cui appaia utile il pubblico ufficiale viene sentito in camera di consiglio e in contraddittorio con il ricorrente.
(4) Il procedimento viene instaurato con ricorso dal soggetto legittimato a chiedere la copia o l'estratto e si conclude con decreto, privo di natura decisoria secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, pertanto insuscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
(5) Si precisa che nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto dal cancelliere il procedimento in esame dovrà essere instaurato nei confronti dell'amministrazione di appartenenza di quest'ultimo, mentre in caso di rifiuto del notaio, il procedimento sarà promosso personalmente nei suoi confronti.

Spiegazione dell'art. 745 Codice di procedura civile

Con la norma in esame si vuole fornire adeguata tutela a fronte del rifiuto o del ritardo del soggetto tenuto al rilascio della copia o dell'estratto richiesti.
Infatti, si consente a chi ha avanzato richiesta in tal senso di rivolgersi all'autorità giudiziaria al preciso fine di ottenere la pronuncia di un decreto che contenga l'ordine rivolto al pubblico ufficiale di rilasciare la copia o l'estratto del documento richiesto.

Il primo comma si riferisce all'ipotesi di rifiuto o ritardo da parte dei depositari di pubblici registri giudiziari, ovvero i cancellieri o i depositari di cui all'art. 744 del c.p.c.; il secondo comma, invece, si riferisce alla diversa ipotesi di diniego o ritardo da parte di tutti gli altri pubblici depositari.

Si ritiene che, in virtù del combinato disposto degli artt. n 2674 c.c., [[113bisdispattcc] e 30 Legge n. 540/1943, questa norma possa trovare applicazione anche nel caso di rifiuto o ritardo da parte del conservatore dei registri immobiliari nel ricevere titoli e note, nel rilascio di certificati o copie o, ancora, nell'esecuzione di trascrizioni, iscrizioni o annotazioni.

Sulla natura del procedimento in esame si è molto discusso, dibattendosi tra coloro i quali sostengono che si tratti di procedimenti di cognizione sommaria relativi a diritti soggettivi (a seguito dei quali è possibile instaurare un giudizio contenzioso ordinario senza incontrare alcun limite o impedimento) e chi, invece, afferma che la tutela in esame costituisca tipica espressione di giurisdizione camerale.

Si ritiene preferibile la tesi secondo cui si è dinanzi ad un procedimento giurisdizionale contenzioso, in quanto strumentale alla tutela di una situazione giuridica soggettiva; tale procedimento è distinto e indipendente da quello ordinario di cognizione che il richiedente può instaurare per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'illegittimo rifiuto o del ritardo ingiustificato ed il rimborso delle spese sostenute.

Per quanto concerne la competenza, la norma in esame la attribuisce ad un giudice non collegiale.
In particolare, nel caso in cui il rifiuto o il ritardo siano addebitabili ad un cancelliere o ad un depositario di pubblici registri giudiziari, è competente, ai sensi del 1° co. dell'art. 745, il giudice di pace, il presidente del tribunale o della Corte (d'appello o di cassazione) presso cui il cancelliere o il depositario esercita le sue funzioni.
Se, invece, proviene dagli altri pubblici depositari, la competenza appartiene sempre al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita il suo ufficio.

Al secondo comma la norma si limita a fare riferimento al presidente della Corte, senz’altro specificare, locuzione nella quale si deve ritenere compreso sia il presidente della corte d'appello che il presidente della Corte di cassazione nell'ipotesi di rifiuto opposto dal cancelliere di tale ufficio giurisdizionale (il criterio generale sottostante alla norma, infatti, è quello di attribuire la competenza in oggetto al titolare del potere di vigilanza o controllo sull'attività degli organi ausiliari della giustizia).
Il terzo comma dispone che il procedimento si conclude con un decreto, emesso dopo l'audizione del pubblico ufficiale; non si prevede, invece, che debba essere sentito anche l'istante, benché non sia da escludere che il giudice possa ritenere opportuno convocare anche quest'ultimo avanti a se per sentirlo.
Con il decreto il giudice può respingere l'istanza, se la ritiene ingiustificata, ovvero accoglierla; in quest’ultimo caso ordina al pubblico depositario o al cancelliere il rilascio della copia.

Sebbene la norma non dica nulla al riguardo, si ritiene che il decreto debba essere succintamente motivato, in tal senso argomentandosi dal fatto che si tratta di un provvedimento che attiene a diritti soggettivi (pertanto, dal suo contenuto deve risultare se il comportamento del pubblico depositario o del cancelliere sia stato o meno legittimo).
L'ordine di rilasciare la copia richiesta, impartito al pubblico ufficiale o al cancelliere, attiene ad un facere fungibile, e come tale è suscettibile di esecuzione forzata nella forma dell'esecuzione degli obblighi di fare.

Per ciò che concerne l’impugnabilità del decreto conclusivo del procedimento, secondo la dottrina che attribuisce a tale procedimento natura camerale, esso è reclamabile ex art. 739 del c.p.c. e revocabile ex art. 742 del c.p.c..
Secondo altra tesi, invece, il decreto conclusivo del procedimento in esame ha natura di vero e proprio provvedimento decisorio, pur se privo della forma della sentenza, e come tale deve ritenersi insuscettibile di gravame al giudice superiore in assenza di una esplicita disposizione che ne regolamenti l'impugnazione (sarà in ogni caso ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.).

Massime relative all'art. 745 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18442/2018

La legittimazione a chiedere la correzione della sentenza asseritamente affetta da omissioni o da errori materiali o di calcolo spetta esclusivamente alle parti del giudizio in cui la stessa è stata pronunciata e, pertanto, non compete all'avente causa degli eredi di una di tali parti che abbia acquistato il diritto conteso dopo la definizione della causa, potendo egli ottenere l'annotazione nei pubblici registri immobiliari della menzionata sentenza e di altre decisioni per mezzo della procedura prevista dall'art. 745 c.p.c.

Cass. civ. n. 2095/2011

Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria.

Cass. civ. n. 1629/2010

Le controversie aventi ad oggetto il diritto ad ottenere il rilascio di copie di atti detenuti da pubblici depositari a disposizione del pubblico ex artt. 743 e ss. c.p.c. appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, riferendosi a richieste che, diversamente da quelle rivolte a pubblici funzionari in relazione ad atti da essi detenuti nell'esercizio di funzioni pubbliche e formati nell'ambito di procedure amministrative, non sono dirette a rendere trasparente l'attività della P.A., ma solo a conoscere il contenuto degli atti richiesti per ragioni di carattere informativo, e non essendo dunque necessario attivare alcuna procedura di accesso ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990.(Fattispecie relativa al diritto ad ottenere copia di sentenze di una commissione tributaria, sulla base di richiesta proposta da un soggetto estraneo al procedimento).

Cass. civ. n. 16853/2005

Poiché, ai sensi dell'art. 2651 c.c., il conservatore ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza l'ordine del giudice, il capo della sentenza contenente tale ordine non ha fra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, giacché — in caso di rifiuto del conservatore — il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 c.c., 113 bis disp. att. c.c. e 745 c.p.c.

Cass. civ. n. 370/1995

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto in base all'art. 111 Cost. contro il decreto emesso dal presidente del tribunale in sede di ricorso ex art. 2674 c.c., art. 113 bis att. stesso codice e 745 c.p.c. avverso il rifiuto di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari, trattandosi di un provvedimento conclusivo di un procedimento che non comporta esplicazione di una attività giurisdizionale in sede contenziosa, in quanto non ha ad oggetto la risoluzione di un conflitto d'interessi, ma il regolamento secondo legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, e non suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti interessate adire la normale via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto.

Cass. civ. n. 10917/1993

Il decreto, reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., su ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza (nella specie, in ragione del mancato pagamento dell'imposta di registro), non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, che è adottato sulla base della audizione di detto cancelliere e senza necessità d'instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizione sul diritto stesso (statuizione non ravvisabile in valutazioni al riguardo di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'Amministrazione depositaria del documento.

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