(massima n. 1)
Poiché, ai sensi dell'art. 2651 c.c., il conservatore ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza l'ordine del giudice, il capo della sentenza contenente tale ordine non ha fra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, giacché — in caso di rifiuto del conservatore — il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 c.c., 113 bis disp. att. c.c. e 745 c.p.c.