(massima n. 1)
Il decreto, reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., su ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza (nella specie, in ragione del mancato pagamento dell'imposta di registro), non č impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, che č adottato sulla base della audizione di detto cancelliere e senza necessitā d'instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizione sul diritto stesso (statuizione non ravvisabile in valutazioni al riguardo di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilitā in sede contenziosa nel rapporto con l'Amministrazione depositaria del documento.