Questa norma prevede la possibilità che il giudice, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, prescriva una forma di
notificazione diversa da quelle prima disciplinate.
La circostanza che qui non siano indicati precisi parametri di riferimento in ordine al contenuto del provvedimento che il giudice potrà adottare, non deve intendersi nel senso che egli goda di una libertà illimitata nell’ordinare tale tipo di notifica.
Inoltre, nell’ordinare una forma diversa di notifica non può mai essere compromesso il
diritto di difesa prescritto dall’
art. 24 Cost. (definito come inviolabile in ogni stato e grado del processo) né il diritto al
contraddittorio.
Proprio nel rispetto di tali principi è stata ad esempio qualificata come inesistente la notifica effettuata a mezzo fax, poiché manca la prova della consegna dell’atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario.
Qualora il giudice disponga con proprio provvedimento la notifica di un atto in modo diverso da quello stabilito dalla legge per il ricorrere di particolari circostanze, la sua mancata notificazione entro il termine di
decadenza preclude alla parte la possibilità di avvalersi del successivo venir meno delle ragioni che avevano giustificato il provvedimento (e, dunque, di notificare oltre quel termine secondo le forme ordinarie di notifica).
Non è sindacabile in cassazione il provvedimento con il quale il giudice autorizza la notifica in forma diversa al ricorrere di particolari circostanze, in quanto costituisce esercizio di una facoltà discrezionale, rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Occorre precisare, infine, che questa norma non può trovare applicazione per le notificazioni all’estero, qualora sussista tra gli stati interessati una convenzione internazionale, che preveda specifiche modalità di notificazione (in tal senso si argomenta dal fatto che l’
art. 142 del c.p.c. attribuisce alle convenzioni internazionali il valore di fonte primaria); qualora, invece, le convenzioni internazionali dovessero mancare e si possa fare ricorso alla disciplina sussidiaria interna, potrà essere utilizzata anche la notifica ex art. 151 c.p.c.