(massima n. 1)
La notifica del ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, e dell'unito decreto di convocazione delle parti, mediante utilizzo del fax previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., effettuato ad opera del procuratore del ricorrente, trova giustificazione nelle esigenze di particolare celeritą che caratterizzano il procedimento di repressione della condotta antisindacale, prevedendo la norma che il giudice decida nei due giorni successivi «convocate le parti » (e, quindi, nel rispetto dell'imprescindibile garanzia del contraddittorio ) ; conseguentemente, l'idoneitą delle modalitą di convocazione non specificamente stabilite dalla norma va valutata in funzione dell'effettiva attitudine a consentire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa, dovendosi altresģ escludere attesa la prescrizione di cui all'art. 137 c.p.c., che, nel prevedere che le notifiche siano effettuate dall'ufficiale giudiziario, fa salva l'ipotesi che sia disposto altrimenti la necessitą di ricorrere all'ufficiale giudiziario.