(massima n. 1)
In tema di forme di notificazione autorizzate dal giudice, l'art. 151 c.p.c, applicabile, data la sua formulazione, anche alla notificazione degli atti di parte, lascia al giudice un'ampia libertā di apprezzamento in ordine alla individuazione dei presupposti per la sua applicazione e alla concreta determinazione delle modalitā di notificazione, anche se tale libertā non č illimitata, dovendo le modalitā prescelte essere pur sempre tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come Ģinviolabileģ in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la notificazione del decreto di sequestro conservativo e della citazione per la convalida, eseguita all'estero per sunto e in sola lingua italiana entro il termine di quindici giorni stabilito dall'allora vigente art. 680 c.p.c. e seguita, poi, dalla notificazione secondo le forme ordinarie).