L’art. 62 c.p.c. può considerarsi come una norma programmatica, in quanto anticipa le previsioni che poi si ritroveranno all’
art. 194 del c.p.c..
Intanto va detto, come già sostenuto nella norma che precede, che la funzione della consulenza tecnica è sostanzialmente quella di offrire al giudice un ausilio nella risoluzione di questioni che presuppongono nozioni di ordine esclusivamente tecnico e non giuridico; il consulente deve integrare le conoscenze del giudice stesso, fornendogli gli elementi tecnici necessari per valutare le prove che già sono state acquisite.
La consulenza, invece, diviene fonte oggettiva di prova qualora venga disposta per valutare fatti già accertati, ma anche per accertare quei fatti che sono rilevabili solo con l’ausilio di un perito.
Nell’espletamento del suo incarico il consulente ha il potere di espletare indagini, per cercare di attingere
aliunde dati e notizie, qualora questi non siano rilevabili dagli atti processuali e concernano fatti e situazioni che formano oggetto del suo accertamento, o ancora quando ciò sia necessario per espletare meglio il compito che gli è stato affidato.
Di tali indagini, che possono anche concorrere alla formazione del convincimento del giudice, è opportuno che ne vengano indicate le fonti, in modo che le parti abbiano possibilità di effettuarne il dovuto controllo.
Un esempio di tale attività lo si può riscontrare nella sempre più diffusa consulenza tecnica c.d. psicologica, ossia volta all’esame sia della personalità di un soggetto (esempio, il figlio minore) sia del tipo di rapporto interpersonale che può intercorrere tra i componenti di un gruppo familiare.
Un tema molto discusso sia in dottrina che in giurisprudenza è quello relativo alla sussistenza di un onere di
motivazione per il giudice che, nel pronunciare la sentenza, intenda aderire o meno alle conclusioni del consulente tecnico.
Così, con particolare riferimento al caso in cui il giudice, nel suo provvedimento conclusivo, aderisca alle conclusioni del consulente, si ritiene che non sia obbligato ad enunciare, a sostegno della sua decisione, alcuna motivazione espressa, che riproduca il percorso tecnico-valutativo seguito dal suo ausiliario nella relazione, giustificando i motivi di adesione alla consulenza.
In caso di dissenso, invece, si afferma, in modo pressoché unanime, che il giudice deve adeguatamente motivare la propria valutazione critica, ancorandola alle risultanze processuali.
Per quanto concerne il rapporto tra la parte ed il consulente, si afferma che la parte può svolgere nuove ragioni di dissenso e contestazione avverso le conclusioni del CTU anche in sede di
comparsa conclusionale, trattandosi di argomenti relativi a fatti già acquisiti al processo, che non ampliano l’ambito oggettivo della controversia.
Espletato il suo incarico, il consulente matura il diritto ad un compenso, che, come viene detto nella spiegazione della norma che precede, va determinato avendo riguardo alla completezza e qualità dell’attività espletata, in relazione al concreto tenore dei quesiti proposti e delle risposte fornite.
Anche gli ausiliari di cui il consulente si avvale hanno diritto ad un compenso, il quale viene normalmente ricompreso in quello liquidato al CTU (a tal fine si reputa opportuno che il giudice specifichi nel suo decreto di liquidazione sia l’attività strumentale svolta dagli ausiliari sia i criteri adottati per liquidare il compenso ad essi spettante).
Il decreto che liquida le competenze del CTU costituisce
titolo provvisoriamente esecutivo e assume definitiva validità ed
efficacia esecutiva se non viene opposto nei termini.
L’eventuale giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi non ha natura di
impugnazione, da devolvere ad un organo giudiziario sovraordinato, ma è un semplice procedimento contenzioso, volto a far acquisire definitività al provvedimento opposto.
Il termine per la proposizione dell’opposizione decorre dalla data della
comunicazione di
cancelleria dell’avvenuto deposito del decreto di liquidazione dei compensi; ai fini del rispetto di tale termine è sufficiente il deposito del ricorso in cancelleria, in quanto la
notifica del ricorso può anche avvenire successivamente, purchè si perfezioni in tempo utile per l’udienza fissata con il decreto presidenziale.
Contraddittori necessari del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione sono sia il consulente sia tutti i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere il compenso, il che comporta che il decreto di
comparizione degli interessati, in camera di consiglio innanzi al collegio, deve essere notificato anche a questi ultimi.
Il giudice dell’opposizione ha il potere dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, potendosi anche discostare dalle prospettazioni dell’istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, e ciò nel rispetto del c.d. principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’
art. 112 del c.p.c..
Il decreto con il quale si decide sul giudizio di opposizione incide in modo definitivo su diritti soggettivi e, pertanto, può assimilarsi ad una sentenza, e sarà in quanto tale ricorribile in Cassazione ex
art. 111 Cost..
Nel solo caso in cui il giudice non abbia provveduto nella sentenza che decide la causa (e nel corso della quale è stata compiuta l’attività di consulenza) ad alcuna liquidazione in favore dell’esperto, si ritiene che il consulente possa fare ricorso alla procedura monitoria, al fine di vedersi riconosciuto il compenso per l’attività svolta.