(massima n. 1)
In caso di inutile decorso del termine fissato dall'art. 192 c.p.c. per la proposizione della istanza di ricusazione del C.T.U., la valutazione delle ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione dello stesso C.T.U., a norma dell'art. 196 del codice di rito, č rimessa esclusivamente al giudice di merito ed č insindacabile in sede di legittimitā se correttamente e logicamente motivata.