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Articolo 87 ter Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Variazioni non sostanziali degli impianti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 87 ter Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo abrogato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli. I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione(1).]

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

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Consulenze legali
relative all'articolo 87 ter Codice delle comunicazioni elettroniche

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S.B. chiede
martedģ 05/10/2021 - Abruzzo
“Buongiorno.
Art 87 ter codice delle comunicazioni

Non riesco a capire il senso dell'ultima frase. Trattandosi di autocertificazione, su cosa si devono esprimere "i medesimi organismi"? Nel caso della scadenza dei trenta giorni è possibile acquisire il silenzio assenso?”
Consulenza legale i 12/10/2021
In effetti l’articolo in discorso, che riguarda i modificata nel 2020 dal decreto semplificazioni, non è formulato in modo particolarmente chiaro.
Non potendo contare su indicazioni giurisprudenziali data la novità della questione, si cercherà comunque di fornire qualche spunto interpretativo in merito al contenuto ed all’applicazione della norma, soprattutto mediante il confronto con il testo previgente.
Il vecchio testo dell’art. 87 ter così recitava: “Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli”.
Nel vecchio regime, dunque, si potevano realizzare mediante semplice autocertificazione le modifiche relative ad aumenti di altezza e superficie dell’impianto, fermi restando i limiti, i valori e gli obiettivi fissati nell’autorizzazione di cui all’art. 87.
Va ricordato che tale autorizzazione viene rilasciata dagli Enti locali, previo accertamento da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli ex art. 14, L. n. 36/2001, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.
Con la riforma attuata nel 2020 viene ampliato l’utilizzo dell’autocertificazione, ammettendola anche per le “modifiche relative al profilo radioelettrico” dell’impianto e stabilendo che gli organismi che hanno rilasciato i titoli si pronuncino entro un termine di 30 giorni.
Al riguardo, si nota che il “profilo radiolettrico”, a differenza delle altezze e della superficie, sembra interessare aspetti di competenza non degli enti locali che rilasciano l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto, bensì dell’organismo di cui all’art. 14, L. n. 36/2001.
Si potrebbe, dunque, sostenere che sia proprio tale organismo a poter formulare le proprie valutazioni in merito alla compatibilità delle variazioni del profilo radioelettrico ai limiti, vincoli ed obiettivi previsti a livello statale, analogamente a quanto avviene in caso di autorizzazione ex art. 87 del Codice.
Tuttavia, questa interpretazione comporta una certa forzatura della lettera della legge, che sembra invece dare la possibilità a tutti gli enti che hanno adottato i titoli abilitativi necessari alla costruzione dell’impianto (compresi gli enti locali) di esprimersi su tutti gli aspetti che il titolare dell’autorizzazione intende modificare, ossia altezze, superficie, profilo radioelettrico.
Questa seconda interpretazione, però, non sarebbe molto coerente con il dichiarato intento del Legislatore di semplificare il procedimento, in quanto la norma così intesa porrebbe un ostacolo in più rispetto alla disciplina previgente.
Entrambe le tesi presentano pro e contro e non si può fare altro che attendere i futuri pronunciamenti giurisprudenziali in merito.
Inoltre, si nota che la legge sembra prevedere un meccanismo avvicinabile, piuttosto che al silenzio-assenso, alla SCIA, che appunto funziona pressoché allo stesso modo: l’interessato presenta la segnalazione sotto la propria responsabilità e la P.A. ha tempo 60 giorni (30 in materia edilizia) per vietare la prosecuzione dell'attività e ordinare la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (art. 19, L. n. 241/1990).
Questa tesi trova una conferma nel fatto che solitamente il meccanismo del silenzio-assenso riguarda solitamente i procedimenti che prendono avvio con un’istanza del privato, mentre in questo caso non vi è una vera e propria domanda, bensì una mera dichiarazione (art. 2, L. n. 241/1990).
Anche se rimane l’incertezza sull’inquadramento giuridico dell’autocertificazione prevista dall’art. 87 ter , comunque, a livello pratico in entrambe le ipotesi -in mancanza di pronunciamento di segno negativo degli organismi a ciò deputati- l’interessato otterrà un “provvedimento” favorevole alla modifica dell’impianto.