Cass. civ. n. 5399/2013
L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.
Cass. civ. n. 3542/2013
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all’art. 2054, comma primo, cod. civ., non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo; ne consegue che il conducente, ove sia accertata la presenza di bambini sul tratto di strada percorso e sul latistante marciapiede, deve anche dimostrare che il pedone investito (nella specie, un bimbo di tre anni, svincolatosi dalle mani della nonna per inseguire un cuginetto) non avesse tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali.
Cass. civ. n. 524/2011
In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l'investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell'ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente).
Cass. civ. n. 14064/2010
La prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme al le regole del cod ice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.
Cass. pen. n. 40587/2009
In tema di reato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, risponde di omicidio colposo il conducente di un autocarro che, procedendo in una carreggiata di ridotte dimensioni, non si arresti alla vista di un bambino su di una bicicletta proveniente in senso opposto, investendolo dopo che quest’ultimo aveva perso l’equilibrio, invadendo improvvisamente la corsia di marcia.