(massima n. 1)
In tema di responsabilitā civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui allart. 2054, comma primo, cod. civ., non č sufficiente che il conducente provi che linvestimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocitā consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocitā essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire uneventuale situazione di pericolo; ne consegue che il conducente, ove sia accertata la presenza di bambini sul tratto di strada percorso e sul latistante marciapiede, deve anche dimostrare che il pedone investito (nella specie, un bimbo di tre anni, svincolatosi dalle mani della nonna per inseguire un cuginetto) non avesse tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali.