(massima n. 1)
L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non č sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilitā, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilitā del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocitā eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.