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Articolo 94 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

Dispositivo dell'art. 94 Codice della strada

1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale. (2)

2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226(2).

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 727 a € 3.629.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 363 a € 1.813(2).

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico(3).

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

Note

(1) Articolo inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120.
(2) Comma modificato dall'art. 49 comma 5-ter lettera h) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Massime relative all'art. 94 Codice della strada

Cass. civ. n. 14366/2018

In tema di sanzioni amministrative, l’illegittimità della confisca del veicolo comporta l’annullamento soltanto di tale misura accessoria e non dell’intera ordinanza ingiunzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado che, ritenuta l’assenza dei presupposti per confiscare il veicolo, aveva annullato anche la sanzione principale inflitta perché lo stesso circolava senza i documenti prescritti dall’art. 93, comma 7, cod. strada).

Cass. civ. n. 14906/2002

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (in base al quale i contratti di compravendita degli autoveicoli, se non registrati, non hanno efficacia di fronte ai terzi, non indicando tuttavia quale sia il soggetto obbligato a provvedervi), 13 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 (secondo cui, in caso di contratto verbale di compravendita di autoveicoli, ai fini dell’annotazione nel P.R.A. è sufficiente una dichiarazione con sottoscrizione autenticata del venditore), 59 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 343 (sanzionante l’omessa comunicazione al P.R.A., da parte degli «interessati», dell’avvenuto trasferimento della proprietà di autoveicoli), 94 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (che in relazione all’adempimento in questione fa riferimento alla «parte interessata»), nonché della legge 9 luglio 1990, n. 187 (la quale dispone che le formalità di iscrizione al P.R.A. debbono essere richieste dalle «parti interessate»), non è ravvisabile a carico della parte acquirente — diversamente da quanto espressamente ora disposto dall’art. 94 del citato d.lgs. n. 285 del 1992 (recante il nuovo Codice della strada), come modificato dall’art. 17, comma diciottesimo, legge 27 dicembre 1997, n. 449 — l’obbligo di provvedere alla trascrizione nel P.R.A. dell’atto di compravendita, la cui violazione possa fondare una pretesa risarcitoria da parte del venditore.

Cass. pen. n. 6742/1996

Il ritiro della carta di circolazione effettuato ai sensi dell’art. 94 del codice stradale da chi ha accertato la violazione a seguito di circolazione del veicolo in mancanza di tempestivo aggiornamento del predetto documento in ordine ai passaggi di proprietà, ha natura di sanzione amministrativa accessoria sicché, ove il veicolo venga ulteriormente utilizzato durante il periodo in cui il documento è ritirato, si configura a carico dell’agente il reato contravvenzionale di cui all’art. 216 del medesimo codice, introdotto nell’ordinamento proprio al fine di assicurare l’ottemperanza agli specifici divieti che con le sanzioni accessorie vengono imposti.

Cass. pen. n. 5776/1996

Qualora la carta di circolazione di un veicolo venga ritirata a un soggetto diverso dal proprietario, all’insaputa di quest’ultimo, per accertamento delle violazioni previste nel comma quarto dell’art. 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il menzionato proprietario del mezzo, se circola durante il periodo di ritiro del documento, risponde del reato di cui all’art. 216, comma sesto, d.lgs., anche se non gli sono state ancora contestate le violazioni che originarono il ritiro detto.

Cass. pen. n. 3479/1996

Se anche la sanzione per colui che circola abusivamente con un veicolo durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata è prevista nell’art. 216 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante la rubrica «sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida», presupposto dell’applicazione della pena disciplinata nel comma sesto del d.lgs. è il ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente che, quanto alla carta di circolazione, discende non soltanto dalla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro ma anche, come prescrive l’art. 94, comma quinto, d.lgs. citato, dal mancato aggiornamento della intestazione (trasferimento di proprietà) o dell’indirizzo (trasferimento di residenza).

Cass. civ. n. 9804/1994

Con riferimento alla tassa prevista, per effetto della immatricolazione dell’autoveicolo, dai commi da trentunesimo a sessantesimo dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983 n. 53), mentre il soggetto passivo della obbligazione tributaria è colui che possiede a titolo di proprietà un autoveicolo idoneo alla circolazione perché immatricolato e non cancellato, responsabile di imposta è, invece, colui che risulta proprietario dal pubblico registro automobilistico. Ne deriva, per un verso, che, nel caso di vendita del veicolo non seguita dalla immediata comunicazione al P.R.A. (così come prescritto dall’art. 59 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e 94 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), il compratore, soggetto passivo della obbligazione tributaria, ha l’obbligo di fornire al venditore (responsabile di imposta) i mezzi necessari per il pagamento e, per altro verso, che il venditore, se, essendone richiesto, provveda al pagamento con mezzi propri, versa, nei confronti del compratore, nella situazione di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo e che, con il pagamento, si è pertanto surrogato al creditore per ottenere la restituzione, dal debitore, di quanto pagato.

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A. B. chiede
lunedì 24/06/2024
“Nei giorni scorsi ho ricevuto un verbale di contestazione per violazione del codice della strada che allego.
Premetto che l’autovettura oggetto del verbale non è di mia proprietà e che non viene mai usata dal sottoscritto, questa autovettura è sempre stata di proprietà di un mio buon cliente, Sig. D. che resideva a XXX, egli dovendo ritornare negli Stati Uniti suo paese di appartenenza, circa a metà del 2016 mi chiese a voce e anche per iscritto se potevo tenergli l’automobile assicurata,
Io dopo aver sentito il parere favorevole della società assicurativa, lo feci come contraente della polizza.
L’automobile è sempre stata nel box garage di proprietà del Sig. D. e da quello che so veniva usata qualche volta da amici di quest’ultimo.
Dall’anno 2017 non ho più sentito il Sig. D., purtroppo solo qualche tempo fa sono venuto a conoscenza che il Sig. D. era deceduto.
A questo punto molto probabilmente l’automobile è stata usata dagli amici e in provincia di YYY veniva sanzionata con il verbale di cui sopra per giunta senza essere fermata, cosa più assurda che il verbale veniva intestato al sottoscritto come pure la proprietà del veicolo.
Ora chiedo a Voi che cosa devo fare.
P.S.
Sono da molti anni che ricevo da Voi giornalmente le vostre gradite News.
Cordialità”
Consulenza legale i 02/07/2024
Va chiarito che, secondo quanto si legge nel documento trasmesso a corredo del quesito, la sanzione pecuniaria irrogata non deriva da violazioni di norme sulla circolazione (ad es. eccesso di velocità o simili), ma proprio dal mancato aggiornamento del libretto di circolazione dell’automobile.
Infatti, l’art. 94 del Codice della strada e l’art.247 bis del Regolamento di attuazione dello stesso Codice stabiliscono, in sintesi, il principio per cui ogni situazione che comporti il passaggio della disponibilità dell’automobile deve essere riportato sulla carta di circolazione (il “libretto”), di modo che sia sempre identificabile il soggetto che utilizza una determinata vettura.
Oltre alla compravendita, in tali ipotesi rientrano ad esempio la locazione o il comodato di durata superiore a 30 giorni, con l’unica eccezione prevista nel caso in cui l’automobile venga utilizzata da familiari conviventi con l’intestatario indicato sulla carta di circolazione.
L’aggiornamento dei dati deve essere richiesto dall’interessato al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Dalla ricostruzione dei fatti illustrata nel quesito sembra che l’automobile sia stata concessa in comodato, ma che si è provveduto soltanto a modificare l’intestazione della assicurazione e non all’aggiornamento del libretto.
Trattandosi di un obbligo di legge, sembra abbastanza complicato contestare a questo punto l’applicazione della segnalazione.
Tuttavia, si consiglia di provvedere quanto prima a regolarizzare le risultanze dei registri automobilistici, anche considerato che è attualmente in essere una polizza assicurativa e che non è chiaro né chi utilizzi effettivamente l’auto, né esattamente chi risulti proprietario del veicolo nel pubblico registro automobilistico.
Infatti, anche se nel quesito si indica che non sarebbe stato effettuato alcun passaggio di proprietà (che comunque non richiede particolari formalità), il verbale allegato riporta invece che l’intestatario della polizza sarebbe anche proprietario del mezzo.
La prima circostanza da verificare è, quindi, l’identità del soggetto indicato come proprietario al PRA e far correggere eventuali errori, in modo da evitare ulteriori eventuali sanzioni, posto che a rigore l’automobile dovrebbe essere passata nella proprietà degli eredi del sig. D.
In secondo luogo, sarebbe opportuno verificare anche la propria situazione dal punto di vista assicurativo, posto che nella situazione attuale si potrebbe essere chiamati a rispondere in caso di incidenti o danni causati da chi utilizza l’auto.