(massima n. 1)
Con riferimento alla tassa prevista, per effetto della immatricolazione dell’autoveicolo, dai commi da trentunesimo a sessantesimo dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983 n. 53), mentre il soggetto passivo della obbligazione tributaria è colui che possiede a titolo di proprietà un autoveicolo idoneo alla circolazione perché immatricolato e non cancellato, responsabile di imposta è, invece, colui che risulta proprietario dal pubblico registro automobilistico. Ne deriva, per un verso, che, nel caso di vendita del veicolo non seguita dalla immediata comunicazione al P.R.A. (così come prescritto dall’art. 59 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e 94 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), il compratore, soggetto passivo della obbligazione tributaria, ha l’obbligo di fornire al venditore (responsabile di imposta) i mezzi necessari per il pagamento e, per altro verso, che il venditore, se, essendone richiesto, provveda al pagamento con mezzi propri, versa, nei confronti del compratore, nella situazione di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo e che, con il pagamento, si è pertanto surrogato al creditore per ottenere la restituzione, dal debitore, di quanto pagato.