(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (in base al quale i contratti di compravendita degli autoveicoli, se non registrati, non hanno efficacia di fronte ai terzi, non indicando tuttavia quale sia il soggetto obbligato a provvedervi), 13 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 (secondo cui, in caso di contratto verbale di compravendita di autoveicoli, ai fini dell’annotazione nel P.R.A. è sufficiente una dichiarazione con sottoscrizione autenticata del venditore), 59 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 343 (sanzionante l’omessa comunicazione al P.R.A., da parte degli «interessati», dell’avvenuto trasferimento della proprietà di autoveicoli), 94 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (che in relazione all’adempimento in questione fa riferimento alla «parte interessata»), nonché della legge 9 luglio 1990, n. 187 (la quale dispone che le formalità di iscrizione al P.R.A. debbono essere richieste dalle «parti interessate»), non è ravvisabile a carico della parte acquirente — diversamente da quanto espressamente ora disposto dall’art. 94 del citato d.lgs. n. 285 del 1992 (recante il nuovo Codice della strada), come modificato dall’art. 17, comma diciottesimo, legge 27 dicembre 1997, n. 449 — l’obbligo di provvedere alla trascrizione nel P.R.A. dell’atto di compravendita, la cui violazione possa fondare una pretesa risarcitoria da parte del venditore.