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Articolo 164 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Omessa informazione o esibizione al Garante

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 164 Codice della privacy

Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro .]

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