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Articolo 102 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

Dispositivo dell'art. 102 Codice della privacy

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2 quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare:

  1. a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
  2. b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
  3. c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

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