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Articolo 77 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Modalità particolari

Dispositivo dell'art. 77 Codice della privacy

1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

  1. a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
  2. b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:

  1. a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
  2. b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.

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