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Articolo 31 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Obblighi di sicurezza

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 31 Codice della privacy

Titolo abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.]

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