Cass. civ. n. 1549/2018
Deve ritenersi che, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile - sia esso organizzato come Consorzio di Comuni o come società di capitali - sia soggetto, nello stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto, per quanto qui interessa, del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto. Il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici.
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Il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici.
C. Conti n. 108/2016
Nel settore dei servizi idrici prevale la disciplina speciale del vigente art. 149-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006, per cui l'affidamento in house può intervenire solo a società interamente pubbliche. In ogni caso, anche con riferimento all'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50 del 2016, la partecipazione di capitali privati, ai fini dell'in house, è ammessa solo in presenza di norma di legge che rendano la partecipazione di tali capitali come necessaria, e comunque in conformità ai trattati. L'affidamento diretto del servizio idrico integrato ad un gestore unico all'interno del medesimo ambito territoriale può avvenire esclusivamente a favore di società partecipate pubbliche in senso totalitario. Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - il nuovo Codice dei contratti pubblici - infatti, all'art. 5, lett. c), ne ribadisce il principio generale, prevedendo deroghe soltanto in presenza di rigorose condizioni di carattere formale e sostanziale e lasciando inalterata la previsione, specifica per il settore in questione, di cui all'art. 149-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il T.U. dell'ambiente - che appunto limita tale possibilità ai soli casi di società interamente pubbliche, senza alcuna partecipazione di soggetti privati, anche in termini non rilevanti.