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Articolo 152 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Poteri di controllo e sostitutivi

Dispositivo dell'art. 152 Codice dell'ambiente

1. L'ente di governo dell'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.

2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'ente di governo dell'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario "ad acta".

4. L'ente di governo dell'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.

Massime relative all'art. 152 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 3631/2015

Lo strumento privilegiato per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici è quello della finanza di progetto (o project financing, ora disciplinato in via generale agli artt. 152 e ss. D.Lgs. n. 152/2006). Attraverso il project financing le pubbliche amministrazioni, non in grado di finanziare la costruzione dell'opera, possono ricorrere a capitali di origine privata (e principalmente dalle banche). A loro volta, in tanto i privati possono essere indotti a sovvenire investimenti di rilevante portata come quelli richiesti dalla costruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e ad assumerne i rischi inerenti alla costruzione e gestione, in quanto il relativo progetto appaia in grado di autosostenersi sul piano economico, per la sua capacità di generare alla fine della durata prevista un margine gestionale positivo.

Cons. Stato n. 4333/2013

L'art. 152 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), nel prevedere in capo alla Regione il potere-dovere sostitutivo, prende le mosse dalle inadempienze del gestore, ed è in caso di inadempienza di quest'ultimo che la stessa legge prevede sia il potere sostitutivo dell'Autorità d'Ambito sia, in caso di omissione o ritardo dell'intervento dell'Autorità d'Ambito, l'intervento sostitutivo della Regione e poi del Ministero competente (art. 152). L'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina inoltre il potere sostitutivo della Regione proprio quanto agli inadempimenti dell'Autorità d'Ambito nelle nuove procedure di affidamento della gestione. L'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina inoltre il potere sostitutivo della Regione proprio quanto agli inadempimenti dell'Autorità d'Ambito nelle nuove procedure di affidamento della gestione.

Corte cost. n. 246/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 148, c. 5, D.Lgs. n. 152/2006. Tanto il c. 5 dell'art. 148 quanto la legge n. 36 del 1994, richiamata dall'art. 8, c. 1, lett. b), della legge di delegazione, fissano infatti il principio del "superamento della frammentazione delle gestioni", che può realizzarsi, indifferentemente, sia con l'"unitarietà" delle gestioni, sia con l'"unicità". E ciò, a prescindere dalla considerazione che - anche a voler ritenere che la norma censurata abbia carattere innovativo - la delega legislativa avrebbe comunque consentito l'innovazione al fine della razionalizzazione della disciplina (sentenza n. 225 del 2009). Infatti, all'art. 1, c. 1, la delega prevede che il legislatore delegato provveda al "riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative anche mediante la redazione di testi unici"; e non pare dubbio che l'uso dei termini "riordino" e "integrazione" sia sufficiente a consentire interventi innovativi del legislatore.

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