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Articolo 153 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato

Dispositivo dell'art. 153 Codice dell'ambiente

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Massime relative all'art. 153 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 2913/2017

È legittimo l'atto dell'Amministrazione regionale che ha diffidato i Comuni, facenti parte dell'Ambito Territoriale, a trasferire le infrastrutture e gli impianti idrici al gestore unico del servizio, ai sensi dell'art. 153, c. 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), perché il servizio idrico, in quanto servizio pubblico, può essere svolto adeguatamente solo se il gestore ha la dotazione infrastrutturale di cui alle norme di settore. Peraltro, poiché l'ATO è una forma di cooperazione volontaria, basata sulla convenzione perfezionata, ai sensi della L.R. n. 6 del 1996, sussiste l'obbligo dei comuni di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato anche per un ulteriore titolo, che si pone sul piano non normativo ma negoziale, consistente nella convenzione di cooperazione che i Comuni appellanti hanno sottoscritto, nella parte in cui gli stessi si impegnano, in vista del trasferimento al gestore, alla ricognizione delle opere e degli impianti.

C. Conti n. 126/2015

Il comma 2, art. 153, D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi". A fronte della richiesta di un Comune che domanda se l'IVA possa essere considerata alla stregua di un contributo, che l'art. 153, comma 2, Codice dell'Ambiente, menziona come entità da sottrarre agli oneri pregressi trasferiti dall'Ente locale al gestore, il giudice dei conti evidenzia che, in linea generale, l'IVA non può essere considerata alla stregua di un "contributo" e come tale non conteggiata tra gli oneri da trasferire a carico del soggetto gestore, che è tenuto a corrisponderne il rimborso all'Ente locale ai sensi della sopra richiamata disposizione. L'Agenzia delle Entrate si è già pronunziata sul tema in questione emanando diverse risoluzioni, e ha considerato i rimborsi dati dal gestore all'Ente locale per le passività pregresse a tutti gli effetti come "corrispettivi imponibili a fini IVA" in quanto attribuiti a fronte della concessione in uso di tutte le immobilizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto idrico, considerata tassabile ex art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, quale "prestazione di servizi" in senso lato.

Corte cost. n. 144/2010

Nel giudizio di legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, impugnato in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 17, comma 25, lett. a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 16, comma 1, numero 3), del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, all'art. 1, commi 1 e 8, lett. c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 e all'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento della Regione Piemonte, la quale non è parte del giudizio a quo. Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto dall'interveniente, l'interesse da questa prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio a quo e, pertanto, la Regione non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., all'art. 17, comma 25, lett. a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all'art. 16, comma 1, numero 3), del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, nella parte in cui stabilisce che "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato". Infatti, il rimettente non fornisce alcuna soluzione al problema preliminare, da lui stesso posto, relativo all'applicabilità del principio di gratuità dell'uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, fissato dal censurato art. 153 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche alle gestioni già in corso al momento della sua entrata in vigore, come quelle oggetto degli atti amministrativi impugnati nel giudizio a quo. Tale lacuna si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni proposte, perché il rimettente non spiega se le norme denunciate - e cioè il D.Lgs. n. 152 del 2006 nel suo complesso e, più in particolare, il suo art. 153 - trovino applicazione nel caso concreto alle suddette gestioni. Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost., all'art. 1, commi 1 e 8, lett. c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 e all'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato". Infatti, il censurato art. 153, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 non potrebbe trovare applicazione nel caso, come quello di specie, di concessioni di infrastrutture idriche che siano già in essere al momento della sua entrata in vigore, perché, come già affermato dalla sentenza n. 246 del 2009, tale disposizione fa riferimento "al contenuto della convenzione e del disciplinare di affidamento al gestore del servizio idrico integrato e, dunque, si applica alle concessioni nuove o rinnovate"; e cioè ai soli "nuovi affidamenti". Inoltre, non potrebbero trovare applicazione nel giudizio principale neppure gli altri articoli del D.Lgs. n. 152 del 2006 - censurato dal rimettente anche nel suo complesso - perché tali articoli disciplinano fattispecie diverse da quella oggetto del giudizio a quo, la quale attiene allo specifico profilo del regime della concessione d'uso delle infrastrutture idriche.

Corte cost. n. 307/2009

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per avere il ricorrente erroneamente indicato la norma impugnata, in quanto si tratta di errore materiale che non incide sulla corretta individuazione di essa. Infatti, posto che l'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. n. 26 del 2003, regione Lombardia, è stato novellato dall'art. 4, comma 1, lettera p), della successiva L.R. n. 18 del 2006, regione Lombardia, anziché dall'art. 2, comma 1, lettera p), della medesima legge, erroneamente indicato dalla difesa erariale, il ricorso è ugualmente ammissibile poiché riporta il testo esatto delle disposizioni impugnate, non residuando alcun dubbio in ordine all'identificazione delle stesse. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., in accoglimento dell'opposizione della Regione resistente, deve essere dichiarata inammissibile, siccome tardiva, la produzione documentale depositata dalla difesa erariale nel corso dell'udienza pubblica. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, impugnato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per asserita incertezza ed oscurità del petitum formulato dal ricorrente, poiché il ricorso enuncia con sufficiente chiarezza i motivi di censura, laddove contesta, in relazione alla normativa statale di settore in materia di servizio idrico integrato, l'obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, nonché i criteri di affidamento di quest'ultimo, previsti dalla denunciata disciplina regionale. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, impugnato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per asserita aberratio ictus del ricorrente, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione resistente, il ricorso censura, in via generale, la possibilità di affidare separatamente la gestione delle reti e l'attività di erogazione del servizio (prevista dal denunciato comma 1 dell'art. 49 della L.R. n. 26 del 2003, regione Lombardia) e non l'affidamento della gestione delle reti agli enti locali e/o alle società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile (previsto nei non impugnati commi 2 e 3 del medesimo art. 49). È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. (con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione), l'art. 49, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della L.R. 18 agosto 2006, n. 18, Lombardia, in quanto la previsione che il servizio idrico integrato debba essere organizzato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi viola specificamente la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni le quali, per ragioni storico-normative e per l'evidente essenzialità del servizio idrico alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, comprendono le competenze relative al predetto servizio. Invero, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000, pur ponendo un generale divieto di separazione tra attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali e attività di erogazione degli stessi, consente alle discipline di settore di introdurre un regime derogatorio. Tuttavia, la disciplina statale di settore del servizio idrico integrato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - adottata nell'esercizio di competenze esclusive dello Stato attinenti ad una pluralità di materie (quali funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) - non prevede, né espressamente né implicitamente, la possibilità di separazione della gestione della rete dall'erogazione del servizio, ma, piuttosto, offre chiari elementi normativi in senso contrario, sicché il principio di non separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. È incostituzionale l'art. 49, comma 1, L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. p), L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, nella parte in cui dispone che il servizio idrico integrato a livello di ambito sia organizzato separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi.

Corte cost. n. 246/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 153 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost. L'assunto della ricorrente secondo il quale, in riferimento all'art. 76 Cost. e, quale parametro interposto, alla legge di delegazione L. n. 308 del 2004, non sarebbe consentito al decreto delegato introdurre disposizioni innovative si fonda su di un erroneo presupposto interpretativo perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione. Né ha pregio, sempre in relazione all'art. 76 Cost. la censura secondo al quale l'affidamento a titolo gratuito delle infrastrutture idriche degli enti locali determinerebbe un maggiore onere per la finanza di detti enti, in contrasto con il criterio direttivo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge di delegazione, in quanto il carattere generale e complessivo del criterio direttivo dell'invarianza degli oneri finanziari di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004 implica una valutazione dell'incidenza finanziaria del servizio che sia complessiva e non - come sostiene la ricorrente - riferita al singolo atto concessorio. Conferma questa conclusione la circostanza che il successivo comma 2 dell'art. 153 - nel prevedere che al gestore sono trasferite tutte le passività del servizio idrico integrato, subentrandone nei relativi obblighi - impone che di tale trasferimento debba tenersi conto nella determinazione della tariffa, proprio "al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica", valutata nel suo complesso. La ricorrente avrebbe dovuto, perciò, specificare in che termini la gratuità prevista dalla disposizione censurata incida sull'onere finanziario complessivo del servizio idrico integrato in modo da determinare un effettivo maggiore onere per la finanza pubblica e non limitarsi ad affermare che detta gratuità determina di per sé un maggiore onere per la finanza pubblica. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. va ribadito che la disciplina censurata è riconducibile in prevalenza alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Infine, in relazione alla asserita violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza della concessione gratuita delle infrastrutture ai gestori del servizio idrico integrato, vale ribadire il carattere generale e complessivo del criterio direttivo dell'invarianza degli oneri finanziari di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004; sicché proprio tale carattere generale e complessivo esclude la lamentata irragionevolezza, perché tiene in debito conto - come visto - l'esigenza di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Sempre in relazione all'art 3 Cost., non ha pregio la censura concernente la retroattività della gratuità della concessione rispetto agli affidamenti già in essere, in quanto la norma censurata fa riferimento, per la sua applicazione, al contenuto della convenzione e del disciplinare di affidamento al gestore del servizio idrico integrato e, dunque, si applica alle concessioni nuove o rinnovate e non a quelle già in essere; si applica cioè ai soli "nuovi affidamenti", regolati dal comma 2 dell'art. 172. La disciplina della dotazione dei gestori del servizio idrico integrato recata dall'art. 153 D.Lgs. n. 152/2006, è riconducibile in prevalenza alla competenza legislativa esclusiva statale. La disposizione, infatti, nel riferirsi alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, che sono beni senza dubbio funzionali alla gestione del servizio idrico quale servizio pubblico locale, esclude in radice l'onerosità della concessione d'uso di tali infrastrutture al gestore del servizio ed incide, perciò, sulla tipologia contrattuale. Essa attiene, dunque, all'esercizio dell'autonomia negoziale in tema di concessioni-contratto e deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell'ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, quindi, all'esclusiva sfera di competenza legislativa dello Stato. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - recante la rubrica "Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato" - e dell'art. 153 - la cui rubrica recita "Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato" -, sollevata in relazione all'art. 117 Cost., poiché la denunciata illegittimità deriverebbe dall'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 150, che sono state, invece, rigettate. Peraltro, con riferimento alla questione concernente l'art. 153, va aggiunto che la disposizione censurata, nel riferirsi alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, che sono beni senza dubbio funzionali alla gestione del servizio idrico quale servizio pubblico locale, esclude in radice l'onerosità della concessione d'uso di tali infrastrutture al gestore del servizio ed incide, perciò, sulla tipologia contrattuale. Essa attiene, dunque, all'esercizio dell'autonomia negoziale in tema di concessioni-contratto e deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell'ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, quindi, all'esclusiva sfera di competenza legislativa dello Stato.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo.

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