1. L'autoritā competente al controllo č autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico č tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.