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Articolo 109 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

Dispositivo dell'art. 109 Codice dell'ambiente

1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:

  1. a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
  2. b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
  3. c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126(1).

3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.

4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.

5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

Note

(1) Il comma 2-bis è stato inserito dal 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

Massime relative all'art. 109 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 84/2015

Non spettava alla giunta regionale dell'Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all'autorità regionale competente e, di conseguenza, va annullata la delibera della giunta regionale dell'Abruzzo 28 marzo 2013 n. 218, nella parte in cui stabilisce di fissare in 25.000 metri cubi la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente autorità regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa autorità competente la movimentazione inferiore a tale soglia limite. Non spetta alla Giunta regionale dell'Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all'Autorità regionale competente ed è, conseguentemente, annullata l'impugnata delibera della Giunta regionale dell'Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218 nella parte corrispondente. La disciplina delle attività di immersione di materiali da scavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di movimentazione di sedimenti marini deve ricondursi alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente», essendo ammessi, con riferimento alle predette attività, solo interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze e che siano, pertanto, rispettosi degli standards di tutela dell'ambiente predisposti dal legislatore statale. Nel caso di specie, l'esclusione dal regime autorizzatorio dell'attività di movimentazione dei sedimi marini di entità inferiore ai 25.000 metri cubi ha leso la competenza esclusiva statale, determinando una riduzione degli standards di tutela dell'ambiente marino previsti dal "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" redatto nel 2007 dall'APAT e dall'ICRAM per conto del Ministero.

Corte cost. n. 44/2011

È incostituzionale l'art. 1, 12° comma, ultima parte, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2, Campania, nella parte in cui prevede il finanziamento con fondi comunitari (Risorse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FERS), da parte della regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra. È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 12, ultima parte, della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2 della Regione Campania - il quale prevede il finanziamento con fondi comunitari (Risorse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR), da parte della Regione, della realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra - per violazione sia del primo che del secondo comma, lett. s), dell'art. 117, Cost. Premesso che, scopo della disposizione impugnata è l'allontanamento in alto mare, mediante condotte sottomarine, delle acque reflue dei canali affluenti nel tratto costiero indicato, essa, individuando un rimedio provvisorio in attesa della realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate, consente che lo scarico avvenga senza sottoporre i reflui ad alcun trattamento. Pertanto, la disposizione regionale è "macroscopicamente derogatoria" delle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare, dal momento che la Direttiva n. 2000/60/CE che promuove la protezione delle acque territoriali e marine, tra i requisiti minimi del programma di misure adottande dagli Stati membri, prevede che queste non possano in nessun caso condurre, in modo diretto o indiretto, ad un aumento dell'inquinamento delle acque. L'intervento previsto dalla norma censurata contrasta, altresì, con la disciplina statale di tutela delle acque dall'inquinamento contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice di contratti pubblici), la quale è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e che, con specifico riguardo agli scarichi è approntata in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, comunque, entro specifici valori limite che sono inderogabili dalle Regioni, con obbligo di pretrattamento degli scarichi più nocivi. La finalità dichiarata dalla disposizione regionale di porre rimedio all'erosione costiera, "è, verosimilmente, un pretesto per giustificare un intervento legislativo in una materia di competenza regionale", posto che detta finalità è "tecnicamente irrealizzabile con la misura individuata che ha il solo scopo di allontanare in mare i reflui stagnanti nei canali litoranei in periodi di magra". Resta assorbita la censura formulata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

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