(massima n. 1)
Non spettava alla giunta regionale dell'Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non č soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all'autoritā regionale competente e, di conseguenza, va annullata la delibera della giunta regionale dell'Abruzzo 28 marzo 2013 n. 218, nella parte in cui stabilisce di fissare in 25.000 metri cubi la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino č soggetta ad autorizzazione da parte della competente autoritā regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa autoritā competente la movimentazione inferiore a tale soglia limite. Non spetta alla Giunta regionale dell'Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non č soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all'Autoritā regionale competente ed č, conseguentemente, annullata l'impugnata delibera della Giunta regionale dell'Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218 nella parte corrispondente. La disciplina delle attivitā di immersione di materiali da scavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di movimentazione di sedimenti marini deve ricondursi alla competenza esclusiva dello Stato in materia di Ģtutela dell'ambienteģ, essendo ammessi, con riferimento alle predette attivitā, solo interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze e che siano, pertanto, rispettosi degli standards di tutela dell'ambiente predisposti dal legislatore statale. Nel caso di specie, l'esclusione dal regime autorizzatorio dell'attivitā di movimentazione dei sedimi marini di entitā inferiore ai 25.000 metri cubi ha leso la competenza esclusiva statale, determinando una riduzione degli standards di tutela dell'ambiente marino previsti dal "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" redatto nel 2007 dall'APAT e dall'ICRAM per conto del Ministero.