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Articolo 103 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Scarichi sul suolo

Dispositivo dell'art. 103 Codice dell'ambiente

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

  1. a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
  2. b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
  3. c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
  4. d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
  5. e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
  6. f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Massime relative all'art. 103 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 40761/2013

In tema di divieto di scarico di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 152/2006, la deroga costituita dall'impossibilità tecnica o dall'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare acque reflue urbane e industriali in corpi idrici superficiali deve risultare in modo certo e la prova incombe a chi la invoca.

In tema di tutela penale contro l'inquinamento idrico, grava sull'imputato l'onere della prova relativa alla sussistenza delle situazioni di accertata impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico delle acque reflue urbane o industriali sul suolo, ed escludono la configurabilità del reato previsto dall'art. 137, comma undicesimo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 6 novembre 2012).

Cass. pen. n. 17862/2009

L'art. 137, D.Lgs. n. 152/2006 prevede in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui alla lett. c) dell'art. 103, la quale contempla l'esclusione dal divieto degli scarichi di acque reflue urbane ed industriali per le quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni. Con l'art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152 del 2006, il legislatore, conformemente alle direttive comunitarie, ha voluto ribadire in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui all'art. 103, lett. c. La norma, per poter scaricare sul suolo, richiede tre condizioni che devono essere puntualmente rispettate dall'autorità amministrativa. La prima è obbligatoria e riguarda il rispetto dei limiti che le regioni dovranno indicare per tale specifico scarico al suolo. Le altre due condizioni sono costituite dall'impossibilità tecnica o dall'eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali conseguibili con lo scarico diretto in altro corpo recettore. L'impossibilità tecnica indica un criterio oggettivo nel senso che sotto il profilo tecnico sussiste tale condizione, quando non è attuabile un altro scarico. Con riferimento all'eccessiva onerosità, il legislatore non ha specificato in relazione a cosa l'onere debba considerarsi eccessivo: se con riferimento alla capacità economica del privato in relazione alla grandezza dell'insediamento ovvero con riferimento al pregiudizio che si arreca scaricando sul suolo.

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