(massima n. 2)
In tema di tutela penale contro l'inquinamento idrico, grava sull'imputato l'onere della prova relativa alla sussistenza delle situazioni di accertata impossibilitą tecnica o di eccessiva onerositą che determinano la deroga al divieto di scarico delle acque reflue urbane o industriali sul suolo, ed escludono la configurabilitą del reato previsto dall'art. 137, comma undicesimo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 6 novembre 2012).