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Articolo 310 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Ricorsi

Dispositivo dell'art. 310 Codice dell'ambiente

1. I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al giudice amministrativo può essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all'effettuato deposito dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso al giudice amministrativo, quest'ultimo è proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.

4. Resta ferma la facoltà dell'interessato di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.

Massime relative all'art. 310 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 3808/2013

Oltre alla legittimazione riconosciuta "ex lege" (artt. 13 e 18 della L. n. 349/1986 e art. 310 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'ambiente) alle associazioni ambientaliste, continuano ad applicarsi, a tutte le associazioni, anche se sprovviste della suddetta legittimazione legale, i criteri fondati sull'effettivo e non occasionale impegno a favore della tutela di determinati interessi diffusi o superindividuali, sull'esistenza di una previsione statutaria che qualifichi detta protezione come un istituzionale compito dell'associazione, nonché sulla rispondenza del paventato pregiudizio agli interessi giuridici protetti posti al centro principale dell'attività dell'associazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia, sez. II, n. 2241/1999).

Cass. pen. n. 16575/2007

In presenza di danno ambientale derivante da interventi che comportino le c.d. "perdite provvisorie" come previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè anche una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta, permane il diritto del privato al risarcimento in forma di condanna generica, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale) (Annulla con rinvio, App. Firenze, 29 Settembre 2005). Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt. 300 e seguenti, continuano ad applicarsi i principi in tema di "risarcimento per equivalente patrimoniale" fissati con riferimento all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il "danno ambientale" risarcibile anche le c.d. "perdite provvisorie" previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale). (Annulla con rinvio, App. Firenze, 29 Settembre 2005).

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