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Articolo 47 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Obblighi di informazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 47 Codice dell'ambiente

Articolo abrogato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4.

[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.]

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