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Articolo 48 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Abrogazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 48 Codice dell'ambiente

Articolo abrogato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4.

[1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996; d) l'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136; e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999; f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2000; g) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93; h) l'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; i) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5; m) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; n) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62. 2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 provvede, attraverso proprie sottocommissioni costituite secondo le modalitą di cui al comma 5 del citato articolo 6, alle attivitą gią di competenza delle commissioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Ogni riferimento a tali commissioni contenuto nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi 20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere riferito alle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 5, di volta in volta costituite. 3. Fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dall'articolo 49, comma 2, resta sospesa l'applicazione del comma 1, lettere b), d), g), h), i), l) ed m), del presente articolo e pertanto continuano a svolgere le funzioni di propria competenza le commissioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.]

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