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Articolo 27 bis Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Dispositivo dell'art. 27 bis Codice dell'ambiente

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32(1).

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità(2).

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica(1)(2).

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4(2).

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24 bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8.

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale(1)(2).

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo(3).

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto(3).

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 octies, 29 decies e 29 quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Note

(1) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto, con l'art. 50, comma 3, che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 24, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 24, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

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V. B. chiede
lunedģ 13/03/2023 - Basilicata
“Il sottoscritto, quale presidente del Comitato civico "Alfa "ha presentato ricorso al TAR XXX contro la Regione XXX per l'autorizzazione alll'ampliamento di una discarica di rifiuti speciali. All'inizio di aprile è fissata l'udienza decisoria.. Relativamente ai punti 4 e 5 del nostro ricorso allegato si vorrebbe un vostro parere e sopratutto citazione di sentenze dei TAR, Consiglio di Stato, ecc. che abbiano affrontato questi due punti che riteniamo importanti.”
Consulenza legale i 04/04/2023
Con il primo motivo di ricorso che si chiede di esaminare è stata contestata la “violazione dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 14 ter e 14 quater della legge n. 241 del 1990 nonché eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità e sviamento – vizio del procedimento”.
Il motivo si incentra sulla mancata riapertura della fase di consultazione con il pubblico dopo la presentazione di numerose integrazioni progettuali da parte del promotore del progetto.
In proposito, va segnalato in generale che tutta la disciplina prevista dal Codice dell'ambiente è informata al principio della massima partecipazione non solo dei soggetti pubblici ed enti competenti ad esprimere un parere all’interno del procedimento, ma anche dei cittadini.
L’art. 27 bis, D.Lgs. n. 152/2006, in particolare, nella formulazione ante 2020 (che secondo quanto si legge nel ricorso sarebbe quella applicabile al caso di specie) prevede:
- una prima pubblicazione dell’istanza sul sito web dell’Amministrazione;
- eventuali integrazioni richieste ai fini della completezza della documentazione;
- una ulteriore fase pubblicazione finalizzata alla raccolta di osservazioni da parte del pubblico;
- una successiva e ulteriore fase di richiesta di integrazioni progettuali;
- una nuova pubblicazione da parte dell’Autorità competente “ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico”.
Secondo la giurisprudenza, “la disciplina statale della pre — informazione, completa e globale, in materia di V.I.A., riconducibile alla potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ex art. 117 comma 2, lett. s), Cost., costituisce uno standard minimo uniforme di tutela che si impone a tutte le Regioni ed è finalizzato alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, come evidenziato dalla Corte Cost. con la sentenza 22 luglio 2011 n. 227, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 115, commi 1, 2 e 3 della l. reg. 21 ottobre 2010 n. 17 della Regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto, in quest'ottica, le forme di pubblicità prescritte dai richiamati disposti degli artt. 23 e 24, d.lg. n. 152/2006 si integrano fra di loro, in quanto volte ad una informazione completa e, quindi, ad una partecipazione cosciente dei soggetti interessati, laddove nell'ipotesi di specie, l'obbligo di pre — informazione non è stato pienamente ed esaurientemente assolto, essendo stato omesso il deposito dell'istanza e dei relativi allegati presso la sede del comune ex art. 23 comma 3, d.lg. n. 152/2006 e la pubblicazione dei medesimi atti e di tutti quelli interventi nel corso del procedimento sul sito web della Regione, in violazione del disposto dell'art. 24 comma 10, d.lg. n. 152/2006, e pertanto omesse proprio le due forme di pubblicità idonee a garantire con maggiore facilità l'accesso ai documenti e pertanto il pieno assolvimento degli obblighi di pre — informazione in favore della collettività dei cittadini, non potendosi ritenere sufficiente la pubblicazione su un quotidiano, né il deposto degli atti presso la sede della Regione e della Città Metropolitana” (T.A.R. Napoli, sez. V, 08 ottobre 2018, n. 5819).
L’enfasi relativa alla pubblicazione, perlomeno riguardo al testo normativo previgente, passibile di inficiare la legittimità del procedimento sembra quindi essere posta sulla prima fase di pubblicazione relativa all’istanza.
Nel caso di specie, in un’ottica difensiva sarebbe opportuno quindi soffermarsi soprattutto sui dubbi espressi circa la pubblicazione dell’istanza sul sito web della P.A., che è ritenuta fondamentale dalla giurisprudenza, e meno sulla seconda pubblicazione, che secondo la norma stessa è solo eventuale e subordinata a una valutazione della P.A. sulla circostanza che le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico.
Su questo ultimo punto, sarebbe forse opportuno evidenziare nella discussione – se esistono elementi che depongono in tal senso, magari estrapolati dai documenti prodotti in giudizio dalle controparti – che anche la seconda obbligazione fosse richiesta alla luce della natura sostanziale delle integrazioni proposte.
Va tenuto a mente, comunque, che la valutazione prevista dall’art. 27 bis sembra connotata da discreti profili di discrezionalità, che è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.

Con il secondo motivo sottoposto si deduce la “violazione dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 - Eccesso di potere per deficit istruttorio - omessa acquisizione nel corso del procedimento di documenti ed elaborati pure richiesti al fine del provvedere”.
Si lamenta che la Soprintendenza avrebbe espresso il proprio parere dopo la conclusione della conferenza di servizi e che il promotore avrebbe depositato le integrazioni progettuali previste dall’art. 27 bis in discorso, richiamando il comma 7 che prevede che “entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi”.
Vero è che secondo il comma 5 della stessa norma “Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione” e che il successivo comma 8 definisce i termini del procedimento come perentori, ma va segnalato che tale disposizione sembra posta soprattutto a tutela del soggetto che presenta il progetto, per evitare una durata indefinita.
Esistono poi decisioni, anche se non relative all’articolo in esame, che hanno ritenuto i termini per integrazioni progettuali da depositare nel procedimento di VIA come ordinatori e non perentori, con la possibilità di accettare anche integrazioni tardive (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 dicembre 2009 n. 8786).
Non sembra poi particolarmente decisiva la considerazione secondo cui il parere (peraltro favorevole) espresso tardivamente avrebbe inficiato l’esito della conferenza di servizi, posto che ai sensi dell’art. 14 tersi considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.
Quanto sopra è stato rimarcato anche dalla giurisprudenza secondo cui “la mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi di un ente fa sì che il parere espresso dopo la definizione del procedimento sia tardivo e che si sia formato il silenzio – assenso” (T.A.R. Roma, sez. I, 22 ottobre 2019, n. 12125).