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Articolo 24 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere

Dispositivo dell'art. 24 Codice dell'ambiente

1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

  1. a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
  2. b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
  3. c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
  4. d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
  5. e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
  6. f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti(1)(2).

4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, di procedere all'archiviazione(1)(2)(3)(4).

4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2- quinquies(4).

5. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti(1)(2).

6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.

7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale(1).

Note

(1) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto, con l'art. 50, comma 3, che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 21, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
(3) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 36, comma 1-bis del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.
(4) Il D.L. 17 ottobre 2024, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 24, comma 4 e l'introduzione del comma 4-bis all'art. 24.

Massime relative all'art. 24 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 120/2010

Non č fondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 5, comma 7, della L.R. 9 ottobre 2008, n. 25, Puglia. La questione si fonda sull'erroneo presupposto che la procedura autorizzatoria, di competenza regionale, per progetti relativi a linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 V, coincida con la procedura di V.I.A. I due procedimenti, invece, sono autonomi e finalizzati alla cura di interessi distinti, pur se l'esito della V.I.A. condiziona il merito della procedura autorizzatoria. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilitā concreta e finale per il richiedente, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilitā ambientale per la realizzazione di un impianto ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, sono distinte le norme che individuano le autoritā coinvolte e le rispettive modalitā e termini per il compimento degli atti. Orbene, per le opere sulle quali la Regione č chiamata a effettuare la valutazione di compatibilitā ambientale, trova applicazione la L.R. 12 aprile 2001, n. 11, Puglia, la quale scandisce tempi e adempimenti in modo sostanzialmente conforme all'art. 24, commi 2, 3 e 4, del Codice dell'ambiente - D.Lgs. n. 152/2006.

Corte cost. n. 234/2009

Č inammissibile la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost. e alla Direttiva n. 85/337/CEE, dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui vengono disciplinate le finalitā della V.I.A., stabilendosi che la procedura di valutazione di impatto ambientale deve, tra l'altro, assicurare che "per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale". In proposito, non risulta svolta alcuna argomentazione in ordine all'incidenza della presunta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente.

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