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Articolo 20 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Consultazione preventiva

Dispositivo dell'art. 20 Codice dell'ambiente

1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis(1)(2).

Note

(1) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto, con l'art. 50, comma 3, che la presente modifica si applica alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Massime relative all'art. 20 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 3081/2016

La normativa nazionale (combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003) e quelle regionali stabiliscono delle stringenti griglie di termini anche in tema di valutazione preliminare di sottoponibilità a VIA (c.d. screening), il decorso dei quali di per sé comporta: a) l'impossibilità per l'Ente di richiedere ulteriori integrazioni documentali; b) l'illegittimità, in ogni caso, del provvedimento di sottoposizione a VIA del progetto in esame.

Cons. Stato n. 1239/2016

I termini per la conclusione del procedimento di verifica dell'assoggettabilità di un progetto a V.I.A. (Valutazione d'Impatto Ambientale) ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 possono ritenersi non perentori bensì ordinatori perché l'inosservanza dei medesimi non comporta alcuna causa inficiante la validità della procedura con conseguente illegittimità dei relativi atti, né implica alcuna decadenza per l'Amministrazione dal potere di provvedere, benché tardivamente. Tuttavia, la violazione dei termini prevista dal suddetto art. 20 comporta, in presenza dei relativi presupposti, effetti di altro genere quali responsabilità disciplinari, penali, contabili e risarcitorie per danni da ritardo.

Cons. Stato n. 975/2015

I progetti di realizzazione di villaggi turistici (di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupi una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati) devono sottoposti alla procedura di cui all'art. 20, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, per la verifica di assoggettabilità a fini VIA, e solo ove all'esito di tale verifica si ritenga che l'opera possa potuto produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, si deve procedere alla VIA (ossia alla vera e propria valutazione d'impatto ambientale). (Conferma con diversa motivazione T.a.r. Basilicata, Sezione I, n. 527/2013).

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