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Articolo 194 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Spedizioni transfrontaliere

Dispositivo dell'art. 194 Codice dell'ambiente

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.

2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.

3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:

  1. a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
  2. b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;
  3. c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.

5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.

6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:

  1. a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
  2. b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  3. c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340. La comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti è effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l'interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188 bis(1).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 21, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Massime relative all'art. 194 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 54703/2018

Il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri OCSE (nella specie, la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194, D.Lgs. n. 152/2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

Cass. pen. n. 12989/2015

In tema di sequestro del veicolo impiegato per la spedizione illecita di rifiuti, il terzo proprietario ha diritto alla restituzione dello stesso ove risulti la sua estraneità al reato e la sua buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene.

Cass. pen. n. 11837/2012

Integra il reato previsto dall'art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la spedizione di rifiuti all'estero senza che il soggetto esportatore ed originatore di essi, responsabile del carico fino all'arrivo a destinazione, sia munito della apposita licenza ASQIQ di registrazione per le imprese straniere fornitrici dei rifiuti destinati all'importazione. (Rigetta, Trib. lib. Ravenna, 20 dicembre 2011).

In merito alla normativa italiana relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'art. 194 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) fa riferimento alle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari. Orbene, tale rinvio alle regole che discendono dai regolamenti recanti la disciplina di siffatta materia, dagli accordi bilaterali di cui all'art. 19 del Regolamento CEE n. 259 del 1993, deve intendersi esteso ai regolamenti della Comunità o dell'Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina. Altresì, la struttura dei regolamenti europei ha comportato il recepimento delle risposte che gli Stati non membri hanno fornito ai questionari loro inviati, avendo l'istituzione europea ritenuto di fare proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare per le varie tipologie di rifiuti. Orbene, l'art. 18 del Regolamento CEE n. 1013 del 2006 impone nei confronti degli Stati che nell'apposito questionario hanno dichiarato che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, una procedura di controllo volta appunto a ricostruire la tracciabilità del rifiuto. In definitiva, in relazione alla gestione complessiva dei rifiuti dalla sua origine sino all'arrivo al reale destinatario, il soggetto responsabile di tutte le attività di controllo non potrà che essere quello originatore dei rifiuti.

Cass. pen. n. 27413/2012

Il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri OCSE (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 D. Lgs. n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Di contro, il mancato conferimento al consorzio Polieco non può costituire condotta valutabile come abusiva ai fini dell'integrazione della fattispecie del traffico illecito di rifiuti. (Rigetta, Trib. Lecce, 23 dicembre 2011).

Corte cost. n. 249/2009

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma 1, 185, comma 1, 186, 194 e 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'individuazione dei materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti, nonché la definizione di talune operazioni, quali la "raccolta differenziata", oltre che la nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività metallurgiche, in quanto prospettate in riferimento alla normativa comunitaria, senza tuttavia addurre una sufficiente motivazione circa le modalità attraverso le quali la dedotta lesione ridonderebbe sulle sfere di competenza regionale. Gli argomenti spesi, per un verso sono generici, per l'altro non attengono al riparto delle competenze, perché ancorati ad un situazione di "incertezza" normativa ovvero all'irragionevolezza delle soluzioni adottate.

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