(massima n. 1)
Il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri OCSE (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 D. Lgs. n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Di contro, il mancato conferimento al consorzio Polieco non può costituire condotta valutabile come abusiva ai fini dell'integrazione della fattispecie del traffico illecito di rifiuti. (Rigetta, Trib. Lecce, 23 dicembre 2011).