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Articolo 188 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Responsabilità della gestione dei rifiuti

Dispositivo dell'art. 188 Codice dell'ambiente

1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

  1. a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  2. b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188 bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti(1)(2)(3).

Note

(1) Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 6, comma 3 ter) che "Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3 bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006".
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 15, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
(3) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 1, comma 8 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

Massime relative all'art. 188 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 19209/2017

In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere e, con riguardo a quelli metallici, di condotte anteriori all'introduzione dell'art. 188, comma primo-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte della L. 28 dicembre 2015, n. 221, operando, per quelle successive, l'espressa esclusione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 266, comma quinto, D.Lgs. cit., ai fini dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art. 266, comma quinto, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. (Fattispecie relativa a raccolta e trasporto, prima della L. n. 221 del 2015, di una fotocopiatrice e di due blocchi di motore di autovettura, con riferimento alla quale la Corte ha escluso l'operatività della deroga ex art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'autorizzazione al commercio ambulante di rottami ferrosi posseduta da uno degli imputati, giacché tali rifiuti, assoggettati a speciali discipline ed in parte pericolosi, mai avrebbero potuto costituire oggetto di commercio ambulante). (Rigetta, App. Palermo, 27 maggio 2016). In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere e, nel caso dei rifiuti metallici, di attività effettuata antecedentemente all'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152 del 2006, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio cui sia effettivamente applicabile detta disciplina e che detti rifiuti non siano qualificabili come pericolosi o non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.

Cass. pen. n. 35462/2016

In materia di rifiuti, il "conferimento" a soggetti terzi in assenza di autorizzazione integra il reato di gestione abusiva di rifiuti di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di locuzione che allude alla condotta di commercio di rifiuti, che ne presuppone, peraltro, logicamente il trasporto. (Annulla senza rinvio, G.I.P. Trib. Trani, 31 ottobre 2014).

Cass. pen. n. 23908/2016

L'art. 30 della legge n. 221/2015, che ha modificato l'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilendo che "alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'art. 266, comma 5", non ha introdotto innovativamente, per i materiali indicati, una inoperatività della deroga in precedenza non sussistente; in realtà, la "deroga alla deroga" in tal modo operata si limita semplicemente ad escludere l'esenzione, dall'obbligo della comunicazione al catasto dei rifiuti, della tenuta del registro di carico e scarico, della compilazione del F.I.R. e dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di quelle attività di trasporto e raccolta che, anche se esercitate "commercialmente" (posto che tale era il presupposto della "facilitazione" di cui all'art. 266, comma 5 cit.), abbiano tuttavia ad oggetto il rame e i metalli ferrosi e non ferrosi, in tal modo tornando ad applicarsi in questi casi le più rigorose regole generali. Di conseguenza, nulla è stato innovato quanto al fatto che, già precedentemente all'introduzione della nuova disposizione, fosse richiesto, per l'esenzione suddetta, l'esistenza di titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante; sicché, il fatto che ora, per chi eserciti l'attività commerciale in forma ambulante di trasporto o raccolta di metalli e rame, siano richiesti gli adempimenti sopra elencati, non significa che gli stessi non fossero richiesti in precedenza per chi a tale attività commerciale ambulante non fosse abilitato formalmente. In tema di rifiuti, il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 188 del predetto D.Lgs., introdotto dalla L. n. 221 del 2015. (In motivazione la S.C. ha precisato che a seguito di tale modifica normativa - che ha escluso l'applicabilità, per le attività ambulanti di raccolta e trasporto di rifiuti metallici, dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dall'art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 - la valutazione della rilevanza penale delle condotte anteriori alla novella richiede tuttora l'accertamento dell'esistenza e validità del titolo abilitativo al commercio e della riconducibilità del rifiuto all'attività autorizzata, mentre tale verifica non occorre per le condotte successive, avuto riguardo all'inapplicabilità "tout court" della deroga di cui al citato comma quinto dell'art. 266). (Annulla senza rinvio, G.I.P. Trib. Asti, 24 aprile 2014) .

Cass. pen. n. 5714/2016

Il privato che intenda svolgere un'attività di gestione di rifiuti (nella specie, dopo la raccolta, i rifiuti prodotti da terzi venivano consegnati per fini di lucro ad un operatore professionale) deve assolvere, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. dovere di informazione, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia e solo l'assolvimento di tale obbligo scusa l'ignoranza della legge penale (nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse mettersi in dubbio che, anche senza una particolare avvedutezza, per poter commercializzare 344 kg di rifiuti metallici occorresse quantomeno informarsi presso l'autorità se ciò poteva essere fatto liberamente o se occorresse invece una qualche forma di autorizzazione).

Cons. Stato n. 503/2015

L'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce per qualificazione di legge (artt. 188, comma 3, lett. a), e 189, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente) un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come attività svolta a favore del territorio di riferimento (Conferma della sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 539/2013).

C. giust. UE n. 551/2014

Il diritto dell'Unione e la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che trasponga una disposizione di tale direttiva, ma entri in vigore subordinatamente all'adozione di un atto interno successivo, qualora detta entrata in vigore intervenga dopo la scadenza del termine di trasposizione fissato dalla medesima direttiva. L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, in combinato disposto con gli articoli 4 e 13 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non preveda la possibilità, per un produttore di rifiuti o un detentore di rifiuti, di provvedere personalmente allo smaltimento dei suoi rifiuti, con conseguente esonero dal pagamento di una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti, purché detta normativa sia conforme ai requisiti del principio di proporzionalità.

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