(massima n. 1)
Il privato che intenda svolgere un'attività di gestione di rifiuti (nella specie, dopo la raccolta, i rifiuti prodotti da terzi venivano consegnati per fini di lucro ad un operatore professionale) deve assolvere, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. dovere di informazione, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia e solo l'assolvimento di tale obbligo scusa l'ignoranza della legge penale (nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse mettersi in dubbio che, anche senza una particolare avvedutezza, per poter commercializzare 344 kg di rifiuti metallici occorresse quantomeno informarsi presso l'autorità se ciò poteva essere fatto liberamente o se occorresse invece una qualche forma di autorizzazione).