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Articolo 65 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Istruttoria presidenziale e collegiale

Dispositivo dell'art. 65 Codice del processo amministrativo

1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

2. Quando l'istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio.

3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Spiegazione dell'art. 65 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare l’istruttoria presidenziale e quella collegiale.
Con riferimento alla prima, il legislatore del c.p.a. dispone che il presidente della sezione (o un magistrato da lui delegato) adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.
Quando l'istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso.
La norma dispone inoltre che la decisione sulla consulenza tecnica (su cui si veda art. 67) e sulla verificazione (per cui si rinvia invece all’art. 66) è sempre adottata dal collegio.
L’ultimo comma, infine, prevede dei poteri istruttori in capo al giudice per il caso in cui la PA non adempia all’onere di cui all’art. 46. Va ricordato, infatti, che l’Amministrazione resistente deve produrre, nel termine di 60 giorni, il provvedimento impugnato, unitamente ad:
  1. atti e documenti che hanno portato all’emanazione del provvedimento;
  2. atti e documenti citati nel provvedimento;
  3. altri atti e documenti utili.
Ebbene, la norma qui in commento dispone che ove l'Amministrazione non provveda al deposito di tali atti indispensabili, il presidente, un delegato o il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni. Il Consiglio di Stato, peraltro, ha chiarito che, nel caso in cui il giudice di primo grado non eserciti siffatto potere istruttorio, può farlo in via suppletiva il giudice d’appello.

Massime relative all'art. 65 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1515/2014

Nel processo amministrativo, il quale a differenza del processo civile non è distinto in varie fasi, il termine fissato dal giudice per l'adempimento istruttorio deve ritenersi meramente ordinatorio, non essendo la sua inosservanza sanzionata da decadenze o preclusioni dalle norme regolatrici del potere istruttorio (artt. 65 e 68 D.Lgs. n. 104/2010 - CPA) (Conferma delia sentenza del T.a.r. Calabria - Catanzaro, sez. I, n. 697/2004).

Cons. Stato n. 4546/2013

Il giudice di appello può sempre fare ricorso al potere istruttorio previsto dall'art. 65, c. 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), anche in presenza di una carente istruttoria processuale del giudice di primo grado.

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