Cons. Stato n. 3510/2019
Ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l'atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all'invalidazione dell'atto. In virtù dei principi generali che presiedono alla valutazione delle risultanze istruttorie, enunciati dall'art. 116 c.p.c. e dall'art. 64 D.Lgs. n. 104/2010, deve ritenersi ben possibile valutare gli elementi emersi durante un procedimento penale, a prescindere dal riconoscimento di un giudicato facente stato nel presente giudizio.
Cons. Stato n. 2815/2019
Per l'art. 64 comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, e pertanto, nelle ipotesi di responsabilità della P.A., l'onere di provare il danno subito spetta al privato che si ritiene danneggiato, il quale è il soggetto che dispone dei relativi elementi, senza che sia applicabile il metodo acquisitivo da parte del Giudice.
Cons. Stato n. 4171/2015
Il principio dispositivo con metodo acquisitivo, che pure connota il processo amministrativo, non può ridursi ad una inversione dell'onere della prova, dovendosi peraltro tener presente che l'esercizio dei relativi poteri istruttori è rimesso al prudente apprezzamento del giudice che in tale valutazione deve rispettare la regola della parità delle parti.
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Non può essere accolta una censura che non sia supportata da adeguato principio di prova; né in tal caso alle carenze probatorie può supplirsi con i poteri giudiziali istruttori, specie allorché, a sostegno del denunciato vizio di legittimità, vengano posti non dati più o meno circostanziati, ma notizie di stampa e, quindi, elementi di conoscenza scarni se non dubitativi. Infatti, a fronte di un siffatto quadro di circostanze, non si può pretendere dal giudicante l'attivazione di incombenti istruttori ritenuti dallo stesso non necessari per ovviare alle deficienze della formulata denuncia.
Cons. Stato n. 2738/2011
Il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento amministrativo relativo, sono per definizione indispensabili al giudizio e la mancata produzione da parte dell'Amministrazione non comporta decadenza, sussistendo il potere-dovere del giudice di acquisirli d'ufficio. Pertanto la mancata acquisizione d'ufficio da parte del giudice può essere supplita con i poteri ufficiosi del giudice di appello - atteso che l'art. 46, comma 2, c.p.a. è senz'altro applicabile in grado di appello -, senza che si incontri la preclusione ai nova in appello recata dall'art. 104, comma 2, c.p.a., essendovi per definizione un'indispensabilità, sotto il profilo probatorio, del provvedimento impugnato e degli atti del relativo procedimento.
Cons. Stato n. 1672/2011
In applicazione del c.d. criterio della vicinanza della prova, costituente principio regolatore della disciplina della distribuzione dell'onere della prova tra le parti processuali, grava dunque sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza e l'ammontare dei danni non patrimoniali azionati in giudizio.
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In tema di responsabilità della pubblica amministrazione sebbene la prova dell'an e del quantum dei danni possa essere fornita anche in via presuntiva, la stessa deve pur sempre fondarsi su circostanze di fatto concrete e certe, integranti un quadro indiziario connotato da elementi plurimi, precisi e concordanti che consentano di risalire, secondo un criterio di ragionevolezza e di normalità, al fatto ignoto costituente l'oggetto principale di prova.
Cons. Stato n. 1271/2011
Per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati per l'illegittimo esercizio (o mancato esercizio) dell'attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del danno, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo, perché tale principio attiene allo svolgimento dell'istruttoria e non all'allegazione dei fatti; se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise; sicché, quando il soggetto onerato della allegazione e della prova dei fatti non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, né può essere invocata una consulenza tecnica d'ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del privato.
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In sede di risarcimento del danno nei confronti della P.A., l'onere probatorio circa l'ammontare dei danni può ritenersi assolto allorché il ricorrente indichi, a fronte di un danno certo nella sua verificazione, taluni criteri di quantificazione dello stesso, salvo il potere del giudice di vagliarne la accoglibilità attraverso l'apporto tecnico del consulente o, comunque, quando il ricorrente fornisca un principio di prova della sussistenza e quantificazione del danno.
Cons. Stato n. 924/2011
La disciplina contenuta nell'art. 2697 c.c. (corrispondente, ora, all'art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010) secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, deve trovare integrale applicazione anche nel processo amministrativo ogniqualvolta non ricorra disuguaglianza di posizioni tra p.a. e privato, laddove si verte esclusivamente sulla spettanza, o meno, di un risarcimento del danno: con la conseguenza che, a pena di un'inammissibile inversione del regime dell'onere della prova, non è consentito al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando quest'ultima si trovi nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.
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Nel processo amministrativo, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (art. 64, comma 3, codice del processo amministrativo), il sistema probatorio è fondamentalmente retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, il quale comporta l'onere per il ricorrente di presentare almeno un indizio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori e ciò, per l'appunto, è contemplato dal "sistema" proprio in quanto il ricorrente, di per sé non ha la disponibilità delle prove, essendo queste nell'esclusivo possesso dell'amministrazione ed essendo quindi sufficiente che egli fornisca un principio di prova.
Cons. Stato n. 618/2011
Nel processo amministrativo, trova applicazione il principio di cui all'art. 2697 c.c., in forza del quale è onere di chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti a sostegno delle proprie pretese, non ostando a ciò il principio dispositivo con metodo acquisitivo. Pertanto, non può mai ammettersi un'assoluta e generale inversione dell'onere della prova, non essendo consentito al a.g.a. di sostituirsi alla parte onerata qualora la stessa non si trovi nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.