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Articolo 67 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Consulenza tecnica d'ufficio

Dispositivo dell'art. 67 Codice del processo amministrativo

1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1.

3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

  1. a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
  2. b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
  3. c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
  4. d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
  5. e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

Spiegazione dell'art. 67 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la consulenza tecnica d’ufficio (CTU), mezzo istruttorio che permette al giudice di avvalersi, nell’ambito del sindacato circa le scelte della Pubblica Amministrazione, dell’ausilio di un soggetto dotato di competenze tecniche che egli non possiede.
Tale strumento, prima dell’avvento del c.p.a., era già consentito nell’ambito del processo amministrativo in materia di pubblico impiego e in materia di giurisdizione esclusiva: la generalizzazione di questo mezzo istruttorio indica – per la dottrina –la volontà del legislatore di ammettere un sindacato penetrante e intrinseco della discrezionalità tecnica.
Tale mezzo istruttorio si distingue dalla verificazione di cui all’articolo precedente, secondo la dottrina, per il soggetto cui è affidata: la verificazione invero compete a soggetti appartenenti alla stessa Pubblica Amministrazione, mentre la consulenza è svolta da professionisti pubblici o privati. Inoltre, come già ricordato sub art. 19:
  • il verificatore è un soggetto che interviene, senza giuramento, se il giudice lo ritiene opportuno e compie un’attività di tipo cognitivo (e non anche valutativo, come evidenziato da Sez. Un. n.158 del 9 gennaio 2020) in relazione a fatti rilevanti ai fini della decisione;
  • il consulente invece è un soggetto che interviene, prestando giuramento, solo se indispensabile e compie un’attività propriamente valutativa, condotta sulla scorta delle specifiche competenze tecniche dell’ausiliario.
Tanto chiarito, è possibile sottolineare che, con specifico riferimento alla consulenza, la norma in esame prevede che essa sia disposta dal collegio con un’ordinanza comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria. Con tale provvedimento, inoltre, il collegio:
  • nomina il consulente;
  • formula i quesiti;
  • fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento (secondo le modalità di cui all’art. 193 c.p.c.) ed entro cui devono essere presentate, a pena di decadenza, altresì le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente;
  • fissa dei termini per 1) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso; 2) l'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte (CTP) che assistano alle operazioni del consulente del giudice, interloquiscano con questo e partecipino se necessario all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarimenti e osservazioni; 3) la trasmissione, ad opera del CTU, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici; 4) la trasmissione al CTU delle eventuali osservazioni e conclusioni dei CTP; 5) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il CTU dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'art. 66, cui si rinvia.
Va soggiunto, conclusivamente, che il giudice è libero nell’apprezzamento dei risultati esposti nella consulenza tecnica d’ufficio. A seconda che la condivida o meno, tuttavia, la motivazione del provvedimento avrà una diversa intensità. Nello specifico:
a) se il giudice condivide i risultati della CTU, non è necessaria una motivazione analitica ma è sufficiente che egli spieghi perché la ritiene attendibile;
b) se il giudice si discosta dal consulente, invece, deve motivare specificamente la sua decisione.

Massime relative all'art. 67 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 175/2017

L'art. 67 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) prevede, a garanzia della correttezza degli accertamenti che devono essere effettuati e per il rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio fra le parti, un articolato procedimento attraverso il quale deve essere svolta la consulenza tecnica d'ufficio (Integrale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, 23 giugno 2015, n. 1443).

Cons. Stato n. 2433/2016

Nel giudizio amministrativo, la verificazione (art. 66 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) consiste essenzialmente in un accertamento disposto al fine di completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali; mentre la consulenza tecnica (art. 67 CPA) si estrinseca in una valutazione di situazioni da utilizzare ai fini della decisione, dall'oggetto non meramente ricognitivo e circoscritto a un fatto specifico, e la cui soluzione implica specifiche cognizioni tecniche (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 116/2014).

Cons. Stato n. 1757/2016

In tema di verificazione, nel silenzio dell'art. 66 cod. proc. amm. - il quale, a differenza dell'art. 67 relativo alla C.T.U., non prevede espressamente la facoltā di nomina di consulenti di parte - non si ritiene vi sia un divieto di partecipazione delle parti, con l'assistenza di un perito di fiducia, anche ove nulla disponga in merito l'ordinanza istruttoria. Non sussiste, quindi, un vizio d'invaliditā della verificazione per il solo fatto della presenza del rappresentante dell'Amministrazione parte in causa, ancorché non espressamente prevista dal giudice. (Riforma Tar Lombardia, Milano, Sezione I, n. 2380 del 24 settembre 2014).

Cons. Stato n. 5552/2014

Nel giudizio amministrativo la disciplina di cui all'art. 67 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), in tema di consulenza tecnica d'ufficio - connotata da un articolato contraddittorio tra consulente d'ufficio e consulenti di parte - non si applica all'istituto della verificazione, disciplinata dal precedente art. 66 CPA, attesa la diversitā dei due istituti, non solo sul piano soggettivo, ma anche sul piano oggettivo e funzionale, consistendo la verificazione in un mero accertamento a funzione descrittiva ed illustrativa per completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, mentre la consulenza tecnica d'ufficio si estrinseca in una vera e propria valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto, la cui risoluzione presuppone specifiche cognizioni di ordine tecnico, da utilizzare ai fini della decisione (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 1956/2012).

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