(massima n. 1)
Il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento amministrativo relativo, sono per definizione indispensabili al giudizio e la mancata produzione da parte dell'Amministrazione non comporta decadenza, sussistendo il potere-dovere del giudice di acquisirli d'ufficio. Pertanto la mancata acquisizione d'ufficio da parte del giudice può essere supplita con i poteri ufficiosi del giudice di appello - atteso che l'art. 46, comma 2, c.p.a. è senz'altro applicabile in grado di appello -, senza che si incontri la preclusione ai nova in appello recata dall'art. 104, comma 2, c.p.a., essendovi per definizione un'indispensabilità, sotto il profilo probatorio, del provvedimento impugnato e degli atti del relativo procedimento.