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Articolo 284 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

Dispositivo dell'art. 284 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati o coordinati(2).

2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

4. La domanda proposta ai sensi del comma 1 o del comma 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497 bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289(2).

5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta:

  1. a) la veridicità dei dati aziendali;
  2. b) la fattibilità del piano o dei piani;
  3. c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
  4. d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese(2).

6. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497 bis del codice civile. Si applica l'articolo 289(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 284, comma 1; (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 284, comma 4; (con l'art. 44, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 284, comma 5, alinea e lettera c).

Spiegazione dell'art. 284 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Per la prima volta, la riforma del diritto della crisi ha introdotto una specifica disciplina per le procedure concorsuali di gruppo. In precedenza, la giurisprudenza (Cass. 20559/2015) aveva fermamente negato la possibilità di intraprendere una procedura unitaria per l'intero gruppo d'imprese, principalmente in ragione dell'autonomia patrimoniale che l'ordinamento riconosce a ciascuna società inserita in un contesto di gruppo e della conseguente inderogabilità della regola che prevede la responsabilità patrimoniale del debitore nei confronti dei propri creditori (art. 2740). Ciò comportava, nel regime previgente, l'inammissibilità di una domanda concordataria di gruppo, dovendo le singole società appartenenti al gruppo presentare una propria domanda individuale innanzi al Tribunale territorialmente competente.

Ferma restando la possibilità per le società di presentare ricorsi separati per l'accesso al concordato preventivo o per l'omologazione di un ADR, la norma prevede espressamente la facoltà di depositare un ricorso unitario per tutte le società del gruppo in crisi, sottomettendo un unico piano oppure una pluralità di piani interconnessi. E' bene sottolineare, però, che la disposizione incide esclusivamente sul piano procedimentale: viene così superato il divieto di instaurare una procedura unitaria, ma non quello di confondere le masse attive e passive di ciascuna società, così come stabilito al terzo comma. Per questo motivo, peraltro, si dispone che il piano debba consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna società del gruppo (co. 5).

La presentazione del ricorso e del piano unitario di gruppo, tuttavia, è soggetta ad alcune condizioni. Nello specifico si prevede che debbano essere specificati nella domanda o nel piano:
  1. le ragioni per cui la procedura unitaria è maggiormente conveniente per i creditori
  2. i benefici specificamente conseguibili dai creditori di ciascuna società, in virtù della sua appartenenza al gruppo
  3. la struttura del gruppo (partecipazioni reciproche; rapporti di controllo ecc..)

I profili appena menzionati, poi, devono essere oggetto di specifica attestazione nella relazione redatta dal professionista indipendente, ai sensi del sesto comma.



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