(massima n. 1)
In caso di impugnazione di atti impositivi, i cui presupposti si siano determinati prima dell'apertura della procedura concorsuale, il contribuente dichiarato fallito č legittimato ad impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia degli organi della procedura, secondo una parte della giurisprudenza, ovvero in seguito ad una esplicita valutazione negativa da parte del curatore circa la sua inutilitą per la massa dei creditori, secondo un orientamento pił recente.