(massima n. 1)
La dichiarazione di fallimento determina il c.d. "spossessamento" del debitore (art. 42 L.Fall., ora art. 142 CCII), implicando la correlata scissione tra titolarità e legittimazione, sicché la legittimazione processuale attiva e passiva sui rapporti compresi nella procedura viene riservata al curatore (art. 43 L.Fall., ora art. 143 CCII); nondimeno, residua in capo al soggetto fallito una legittimazione suppletiva (di carattere straordinario) in ipotesi di oggettiva inerzia della curatela, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 11287/2023). Siffatta inerzia è documentalmente dimostrata dalla comunicazione del curatore, prodotta in giudizio, con la quale l'organo dichiara di non voler proporre impugnazione.