Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 4014 del 23 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di fallimento determina il c.d. "spossessamento" del debitore (art. 42 L.Fall., ora art. 142 CCII), implicando la correlata scissione tra titolarità e legittimazione, sicché la legittimazione processuale attiva e passiva sui rapporti compresi nella procedura viene riservata al curatore (art. 43 L.Fall., ora art. 143 CCII); nondimeno, residua in capo al soggetto fallito una legittimazione suppletiva (di carattere straordinario) in ipotesi di oggettiva inerzia della curatela, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 11287/2023). Siffatta inerzia è documentalmente dimostrata dalla comunicazione del curatore, prodotta in giudizio, con la quale l'organo dichiara di non voler proporre impugnazione.

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