(massima n. 1)
In pendenza di procedura fallimentare (oggi, di liquidazione giudiziale), i crediti afferenti alle giurisdizioni speciali (nella specie, a quella tributaria) sono accertati dal giudice speciale, sicché, qualora penda un giudizio tributario promosso dal contribuente in bonis, al momento della sua dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) si determina l'interruzione - non gią l'improcedibilitą - del relativo processo.