Cass. civ. n. 14800/2026
Nel concordato minore ex artt. 74 ss. CCII non è richiesto un autonomo requisito di "meritevolezza" del debitore, ma l'accesso e la permanenza nella procedura presuppongono il corretto, completo e veritiero assolvimento degli oneri informativi di cui agli artt. 75, 76 e 77 CCII. Il difetto di una rappresentazione attendibile delle cause dell'indebitamento e della situazione economico-patrimoniale, pur in assenza delle condizioni ostative tipizzate per il consumatore dall'art. 69 CCII, integra vizio rilevante ai fini dell'ammissibilità e dell'omologazione, non essendo le valutazioni dell'OCC idonee a fungere da "salvacondotto" rispetto a condotte omissive, opache o fuorvianti del debitore.
Cass. civ. n. 28574/2025
In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore di cui all'art. 77 CCII.
Cass. civ. n. 17481/2025
In tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.