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Articolo 77 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Inammissibilità della domanda di concordato minore

Dispositivo dell'art. 77 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Spiegazione dell'art. 77 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Analogamente a quanto prescritto per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la norme prescrive che il ricorso per l'apertura del concordato minore sia inammissibile nei seguenti casi:
  1. mancanza della documentazione che deve essere allegata alla domanda da parte del debitore (art. 75, co. 1)
  2. mancanza della relazione dell'OCC (art. 76)
  3. difetto del presupposto soggettivo della procedura (nel caso dunque in cui il debitore sia un consumatore oppure sia imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale)
  4. difetto del presupposto oggettivo (stato di sovraindebitamento)
  5. conseguimento dell'esdebitazione (a prescindere dallo strumento utilizzato) da parte del debitore nei cinque anni precedenti
  6. conseguimento dell'esdebitazione da parte del debitore per due volte nel corso della propria vita
  7. commissione, da parte del debitore, di atti in frode ai creditore, ovverosia di atti di disposizione intenzionalmente diretti a menomare la garanzia patrimoniale

Massime relative all'art. 77 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 14800/2026

Nel concordato minore ex artt. 74 ss. CCII non è richiesto un autonomo requisito di "meritevolezza" del debitore, ma l'accesso e la permanenza nella procedura presuppongono il corretto, completo e veritiero assolvimento degli oneri informativi di cui agli artt. 75, 76 e 77 CCII. Il difetto di una rappresentazione attendibile delle cause dell'indebitamento e della situazione economico-patrimoniale, pur in assenza delle condizioni ostative tipizzate per il consumatore dall'art. 69 CCII, integra vizio rilevante ai fini dell'ammissibilità e dell'omologazione, non essendo le valutazioni dell'OCC idonee a fungere da "salvacondotto" rispetto a condotte omissive, opache o fuorvianti del debitore.

Cass. civ. n. 28574/2025

In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore di cui all'art. 77 CCII.

Cass. civ. n. 17481/2025

In tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

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