(massima n. 1)
Nel concordato minore ex artt. 74 ss. CCII non č richiesto un autonomo requisito di "meritevolezza" del debitore, ma l'accesso e la permanenza nella procedura presuppongono il corretto, completo e veritiero assolvimento degli oneri informativi di cui agli artt. 75, 76 e 77 CCII. Il difetto di una rappresentazione attendibile delle cause dell'indebitamento e della situazione economico-patrimoniale, pur in assenza delle condizioni ostative tipizzate per il consumatore dall'art. 69 CCII, integra vizio rilevante ai fini dell'ammissibilitą e dell'omologazione, non essendo le valutazioni dell'OCC idonee a fungere da "salvacondotto" rispetto a condotte omissive, opache o fuorvianti del debitore.