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Articolo 78 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 78 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti(3).

2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice:

  1. a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
  2. b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
  3. c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
  4. d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata(1)(3).

2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:

  1. a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
  2. b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;
  3. c) la nomina è richiesta dal debitore(2)(3).

3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.

4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3(1)(3).

5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Comma introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(3) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 20, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 78, comma 1; (con l'art. 20, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 78, comma 2, alinea e lettera d); (con l'art. 20, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 78, comma 2-bis, lettera a); (con l'art. 20, comma 4, lettera d)) la modifica dell'art. 78, comma 4.

Spiegazione dell'art. 78 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Laddove non ricorrano una o più delle cause di inammissibilità del ricorso indicate all'art. 77, co. 1, il Tribunale (in composizione monocrativa) dichiara l'apertura della procedura mediante decreto non reclamabile, ordinandone la pubblicazione. Dal momento della pubblicazione del decreto, il debitore subisce uno spossessamento c.d. "attenuato" (rispetto alle procedure liquidatorie): secondo quanto ricavabile dall'ultimo comma egli è abilitato a compiere solo ed esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti di straordinaria amministrazione (vendite di immobili; costituzione di ipoteche; accettazione di eredità ecc..) devono essere specificamente autorizzati dal tribunale, pena l'inefficacia nei confronti dei creditori.

Il decreto di apertura e la proposta concordataria devono essere successivamente comunicati ai creditori a cura dell'OCC.

La procedura in oggetto segue in sostanza la medesima scansione procedimentale che caratterizza il concordato preventivo, potendosi distinguere quattro fasi: apertura; votazione; omologazione; esecuzione.
L'apertura del procedimento segna il passaggio alla fase della votazione, la quale deve essere gestita dall'OCC e deve concludersi entro il termine indicato dal Tribunale nel medesimo decreto di apertura. Con lo stesso provvedimento, inoltre, il Tribunale si pronuncia su eventuali istanze, formulate dal debitore, volte all'applicazione delle misure protettive del patrimonio (tra cui rientra, in particolare, il divieto per i creditori di iniziare e proseguire le azioni esecutive individuali). Va notato che sul punto si registra una qualche differenza rispetto alla procedura di concordato preventivo, laddove le misure protettive divengono efficaci (temporaneamente) all'unica condizione che il ricorso (che contenga la richiesta) o la separata istanza siano pubblicate nel registro delle imprese (e si provveda successivamente alla pubblicazione del ricorso presentato per la loro conferma), salvo il dovere del debitore di richiedere senza indugio al Tribunale la loro conferma.


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